• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12166 (5-12166)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12166presentato daGNECCHI Marialuisatesto diGiovedì 14 settembre 2017, seduta n. 850

   GNECCHI, MOTTOLA, PATRIZIA MAESTRI, GIORGIO PICCOLO, AIRAUDO, DALL'OSSO, COMINARDI, CIPRINI, BARUFFI, SIMONETTI, RIZZETTO, PRATAVIERA, POLVERINI, AUCI e INCERTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'istituto del cumulo dei contributi era già presente nel nostro ordinamento sulla base della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che ha previsto all'articolo 1, commi da 239 a 246, la possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative;

   con l'articolo 1, comma 195 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017, si è modificato il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 estendendo l'istituto del cumulo agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, prevedendo altresì che la predetta facoltà possa essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24;

   ad oggi non risulta siano state emanate dall'istituto previdenziale dei giornalisti – Inpgi – le relative disposizioni applicative che consentano ai giornalisti di cumulare i contributi versati nella gestione separata Inpgi 2, con quelli versati nell'Inpgi;

   si ritiene utile ricordare che già con la legge n. 228 del 2012, successivamente modificata dalla legge n. 232 del 2016, è stato reso possibile cumulare i contributi versati nella gestione separata Inps con i contributi versati in altri fondi previdenziali pubblici; già dal 2012 quindi l'Inpgi avrebbe potuto disciplinare al proprio interno con regolamento almeno «Inpgi1» e «Inpgi2» –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire affinché l'Inpgi proceda ad emanare le disposizioni applicative della norma richiamata in premessa, di cui alla legge di bilancio 2017, e in particolare a risolvere il problema degli iscritti all'Inpgi2, perché possa realizzarsi il cumulo dei contributi e non rimanga con Inpgi1 un'unica possibilità, ovvero la ricongiunzione onerosa.
(5-12166)