• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08053 D'ANNA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che: secondo quanto risulta all'interrogante, sarebbe...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08053 presentata da VINCENZO D'ANNA
giovedì 14 settembre 2017, seduta n.875

D'ANNA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

secondo quanto risulta all'interrogante, sarebbe aperta una procedura in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, indetta dall'Istituto nazionale previdenza sociale e volta all'affidamento dei «Servici di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso le sedi della Direzione Generale dell'INPS site in Roma, via Ciro il Grande 21, viale Aldo Ballarín 42 e via Cesare Beccaria 29, e di effettuazione di esami clinici e biologia e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 81/2008»;

il disciplinare di detta gara prevede, come requisito di partecipazione alla gara, che ciascun concorrente debba essere in possesso di "un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi sanitari analoghi a quelli oggetto di affidamento, realizzato a favore di soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi tre eserciti finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributano equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo annuale del contratto posto a base di gara (importo, di cui all'art. 4, comma 1, diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto della ripetizione dei servizi analoghi e dell'oppone di proroga (si veda articolo 7, comma 3 del paragrafo II del disciplinare di gara);

la stazione appaltante ha chiarito, in risposta ad alcuni dei quesiti posti che "Il primo soccorso e le prestazioni sanitarie con carattere di urgenza-emergenza sono costituite dall'insieme delle azioni che permettono di aiutare in situazioni di emergenza una o più persone in difficoltà vittime di traumi fisici e/o psicologici o malori improvvisi, nell'attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati. Si intende per primo soccorso anche l'assistenza che viene data in strutture provvisorie in presenza di situazioni critiche, nell'attesa di trasportare il paziente in centri sanitari più adeguatamente attrezzati" (si veda pagina 3 dei chiarimenti pubblicati sul profilo del committente);

a detto bando avrebbe partecipato anche la società Sintesi SpA, sebbene i servizi e le prestazioni oggetto dell'attività di tale ditta appaiano non essere minimamente attinenti all'oggetto della procedura di gara in questione, anche in virtù dei chiarimenti correttamente forniti dalla stazione appaltante;

la prima referenza indicata dalla società Sintesi SpA, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione al bando, è costituita dall'attività di presidio medico svolta dalla medesima società presso la Corte dei conti, nel periodo che intercorre tra il 20 giugno 2011 e il 31 marzo 2015, per un fatturato dichiarato pari a 406.249 euro;

tale referenza, però, e le attività ad essa riferite ed asseritamente svolte dalla società Sintesi non appaiono a giudizio dell'interrogante minimamente attinenti all'oggetto della presente procedura. Dal contenuto di un documento redatto direttamente dalla società Sintesi e reperibile sul sito internet della medesima società, infatti, sembra evincersi che l'attività presuntivamente svolta dalla società ha interessato "1.500 gli addetti sottoposti a programmi di sorveglianza sanitaria, sviluppata a partire da un costante lavoro di valutazione dm rischi, e monitoraggio dei livelli di igiene ambientale". Orbene, è noto che la sorveglianza sanitaria attiene all'ambito degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Tale settore, però, anche in virtù di quanto disposto dal disciplinare di gara e dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, nonché per effetto di quanto disposto dal capitolato di gara, non appare minimamente connesso ai servizi di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ne deriva, pertanto, che la referenza indicata dalla società Sintesi SpA (con riferimento alle attività prestate presso la Corte dei conti) non sembra possa integrare il possesso del requisito di partecipazione alla gara contemplato dall'articolo 7, comma 3 -paragrafo L, del disciplinare di gara;

altra referenza indicata dalla società, al fine di comprovare il possesso del requisito di partecipazione, è costituita dall'attività di presidio medico infermieristico svolta dalla medesima presso il Ministero dell'economia e delle finanze dal giorno 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2015, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari ad 767.930 euro. Tale referenza, però, e le attività ad essa riferite ed asseritamente svolte dalla società non appaiono minimamente attinenti all'oggetto della presente procedura. Dal contenuto di un documento redatto direttamente dalla società e reperibile sul sito internet della medesima, infatti, sembra evincersi che, per tale Ministero, Sintesi SpA "svolge attività di sorveglianza sanitaria presso 40 Ragionerie Territoriali dello Stato a favore di 1.700 lavoratori";

dal contenuto di una ulteriore pubblicazione presente sul sito della medesima società, inoltre, si evince che: a) "La Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti del Ministero delle "Economia e delle Finanze, a seguito del rilievo dei costi sostenuti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, per la fornitura del medico competente, ha chiesto, anche in virtù degli onerosi vincoli di bilancio, imposti dalle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica, agli aggiudicatari di tutti i Lotti della Convenzione Consip in materia di Gestione Integrata della Sicurezza nei luoghi di lavoro, di condividere un progetto coordinato di adesione alla Convenzione"; b) "Il progetto, attraverso un acquisto centralizzato, doveva garantire la razionalizzatone e la omogeneizzatone delle attività relative alla Sorveglianza Sanitaria delle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) su tutto il territorio nazionale"; c) "La collaboratone tra Sintesi e MEF inizia a luglio 2012, quando il MEF richiede l'attivazione di alcuni servizi Consip per le 115 Ragionerie e per circa 5.000 lavoratori. Si tratta nello specifico del Piano di Sorveglianza Sanitaria, dell'individuazione dei media competenti e dell'effettuatone di visite mediche e di accertamenti sanitari. Il progetto, è gestito da un Coordinamento Operativo a livello nazionale svolto da Sintesi, in qualità di aggiudicataria del Lotto centrale, nei confronti degli aggiudicatari degli altri Lotti. Tale coordinamento centrale oltre a prevedere un'unica interfaccia tra il Supervisore Centrale del Ministero e i Fornitori, garantisce l'uniformità di tutta la documentazione prevista per la gestione delle attività, della metodologia operativa e di reporting. Periodicamente si tenute riunioni di Coordinamento finalizzate a valutare lo stato di avanzamento delle attività, eventuali criticità emerse e le azioni correttive da porre in atto, eventuali ulteriori esigenze rilevate o segnalate dalle singole Ragionerie"; d) "Il MEF attraverso l'acquisto centralizzato ha potuto omogeneizzare su tutto il territorio i protocolli sanitari e le procedure operative dei media competenti, rendere uniforme la modulistica utilizzata e la metodologia di approccio alle attività da svolgere, uniformare la definizione delle procedure per l'effettuazione di visite mediche specialistiche nonché le modalità di interazione con gli Enti esterni preposti alla gestione e al controllo di tematiche sanitarie (ASL, Ispettorati del lavoro ecc.)";

appare evidente, quindi, a parere dell'interrogante, sulla base di affermazioni che sembrano direttamente riconducibili ed imputabili alla società Sintesi SpA, che l'attività svolta da tale società per il Ministero dell'economia e delle finanze non sia assolutamente analoga a quella oggetto di gara, ma sia, in definitiva, costituita da un mero coordinamento operativo a livello nazionale svolto da Sintesi SpA dell'attività di sorveglianza sanitaria erogata, peraltro, da altri fornitori e neppure direttamente da Sintesi SpA. Tale attività di coordinamento, però, non sembra presentare alcun ambito di attinenza con quello oggetto della presente gara;

la sorveglianza sanitaria, peraltro, attiene all'ambito degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Tale settore, però, anche in virtù di quanto disposto dal disciplinare di gara e dei chiarimenti forniti da codesta stazione appaltante, non è minimamente connesso ai servizi di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ne deriva, pertanto, che la referenza indicata dalla società Sintesi SpA (con riferimento alle attività prestate in favore del Ministero dell'economia e delle finanze) non sembra possa integrare il possesso del requisito di partecipazione alla gara contemplato dall'articolo 7, comma 3 - paragrafo II, del disciplinare di gara;

la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima referenza indicate dalla società Sintesi SpA al fine di comprovare il possesso del requisito di partecipazione in questione sono costituite, rispettivamente: a) dall'attività di presidio medico svolta dalla medesima società in favore di SACE SpA dal 2 gennaio 2014 al 1° gennaio 2017, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 57.246 euro; b) dall'attività di presidio medico svolta dalla medesima società in favore di SACE SpA dal giorno 1° ottobre 2011 al 28 dicembre 2013, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 26.073 euro; c) dall'attività di presidio medico svolta dalla medesima società in favore di SACE BT SpA dal 27 febbraio 2014 al 26 febbraio 2017, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 7.671 euro; d) dall'attività di presidio medico svolta dalla medesima società in favore di SACE FCT SpA dal 10 marzo 2014 al 9 marzo 2017, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 2.790 euro; e) dall'attività di presidio medico svolta dalla medesima società in favore di SACE SRV SpA dal 21 febbraio 2014 al 20 febbraio 2017, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 1.771 euro;

tali referenze, però, e le attività ad esse riferite ed asseritamente svolte dalla società Sintesi SpA non appaiono minimamente attinenti all'oggetto della presente procedura. Dal contenuto di un documento redatto direttamente dalla società Sintesi SpA e reperibile sul sito internet della medesima, infatti, sembra evincersi che "Sintesi svolge attività di sorveglianza sanitaria per tutte le società del gruppo per arca 800 lavoratori, consulenza legale per gli adempimenti esteri, l'assistenza alle figure tecniche, l'igiene ambientale". Orbene, pare evidente che tali settori di attività, anche in virtù di quanto disposto dal disciplinare e dal capitolato di gara, nonché dai chiarimenti forniti da codesta stazione appaltante, non siano minimamente connessi ai servizi di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ne deriva, pertanto, che le cinque referenze indicate dalla società Sintesi SpA (con riferimento alle attività prestate in favore di Sogin SpA) non sembra possano integrare il possesso del requisito di partecipazione alla gara contemplato dall'articolo 7, comma 3 - paragrafo II, del disciplinare di gara;

l'ottava, la nona e la decima referenza indicate dalla società Sintesi SpA, al fine di comprovare il possesso del requisito di partecipazione sono costituite, rispettivamente: a) dall'attività di presidio medico e infermieristico svolta dalla medesima società in favore di Sogin SpA (in relazione al comprensorio nucleare di Saluggia) dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 293.145 euro; b) dall'attività di presidio infermieristico svolta dalla medesima società in favore di Sogin SpA (in relazione al sito di Garigliano, Latina) dal giorno 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2013, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 44.100 euro; c) dall'attività di presidio infermieristico svolta dalla medesima società in favore di Sogin SpA (in relazione al sito di Trisaia) dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 113.612 euro;

tali referenze, però, e le attività ad esse riferite ed asseritamente svolte dalla società Sintesi SpA non appaiono minimamente attinenti all'oggetto della presente procedura. Dal contenuto di un documento redatto direttamente dalla società e reperibile sul sito internet della medesima, infatti, sembra evincersi che l'attività presuntivamente svolta dalla società Sintesi SpA ha interessato "per il Comprensorio Nucleare di Saluggia, per la Centrale di Latina e per l'impianto di Trisaia, la sorveglianza sanitaria, e l'assistenza infermieristica delle maestranze, la formazione e gestione delle squadre di emergenza, la valutazione dei rischi". Orbene, pare evidente che tali settori di attività, però, anche in virtù di quanto disposto dal disciplinare di gara e dei chiarimenti forniti da codesta stazione appaltante, non siano minimamente connessi ai servizi di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente, ai sensi dell'art 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ne deriva, pertanto, che le tre referenze indicate dalla società Sintesi SpA (con riferimento alle attività prestate in favore di Sogin SpA) non sembra possano integrare il possesso del requisito di partecipazione alla gara contemplato dall'articolo 7, comma 3 - paragrafo II, del disciplinare di gara;

la decima ed ultima referenza indicata dalla società Sintesi SpA al fine di comprovare il possesso del requisito di partecipazione è costituita dall'attività di presidio infermieristico svolta dalla medesima presso l'Università degli Studi di Roma del Foro Italico dal 3 gennaio 2012 al 22 ottobre 2015, per un fatturato dichiarato, nel periodo di riferimento, pari a 74.360 euro. Tale referenza, però, e le attività ad essa riferite ed asseritamente svolte dalla società Sintesi SpA non appaiono minimamente attinenti all'oggetto della presente procedura. Orbene, è noto che la prestazione del servizio infermieristico è cosa ben diversa rispetto alla gestione delle emergenze mediche (infortunio e/o malore) e, nel caso non sia possibile risolvere l'evento sul posto, alla organizzazione del trasporto dell'interessato al pronto soccorso più vicino attiene all'ambito degli accertamenti sanitari. Tali attività (tutte contemplate dall'articolo 5 del capitolato di gara), infatti, richiedono la presenza di un medico che, invece, normalmente, non fa parte del presidio infermieristico;

anche in virtù di quanto disposto dal disciplinare e dal capitolato di gara e alla luce dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, ad avviso dell'interrogante, l'attività che caratterizza un presidio infermieristico non appare analoga ai servizi di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico e di effettuazione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ne deriva, pertanto, che la referenza indicata dalla società Sintesi SpA (con riferimento alle attività prestate presso la Corte dei conti) non sembra possa integrare il possesso del requisito di partecipazione alla gara contemplato dall'articolo 7, comma 3 - paragrafo IL, del disciplinare di gara;

appare evidente, quindi, a giudizio dell'interrogante, che la società Sintesi SpA sembra essere del tutto priva dei requisiti richiesti dal bando e, dunque, non avrebbe potuto partecipare alla gara,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti in premessa e come li valutino;

quali misure intendano adottare, ognuno per quanto di competenza, al fine di garantire il regolare svolgimento della gara citata, anche alla luce del regime di vigilanza pubblica, cui è soggetto l'Inps.

(4-08053)