• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/17767 (4-17767)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17767presentato daMANNINO Claudiatesto diMercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   MANNINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 49 della legge 11 agosto 2017, n. 16 — recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.», pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 35 del 25 agosto 2017 (n. 29) – apporta delle modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, relativa alle disposizioni di recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

   più nello specifico, il comma 2, capoverso secondo, del citato articolo 49 inserisce, dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale n. 16/2016, l'articolo 21-bis, il quale espressamente dispone che «limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli Organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale).»;

   non si può non osservare come il tenore letterale della suddetta disposizione — presentata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente Maurizio Croce ed approvata prima all'unanimità dai deputati della IV Commissione Territorio ed Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in data 27 giugno 2017, poi in Aula in data 9 agosto 2017 durante l'esame del provvedimento de quo – sia tale da essere in grado di limitare ed indebolire, anche in maniera significativa, i poteri sostitutivi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che spettano alla regione sulla base delle vigenti norme regionali e nazionali in materia;

   in buona sostanza, in presenza di inerzia dei comuni nella vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, l'intervento sostitutivo regionale, attraverso un commissario ad acta, finora ammesso e previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, deve ritenersi limitato alle omissioni degli organi di governo, che, tuttavia, non sono titolari di alcuna competenza al riguardo, e non anche degli organi dirigenziali che, viceversa, sono gli unici organi preposti all'emanazione delle ingiunzioni di demolizione;

   in virtù di tale modifica normativa, pertanto, il ruolo delle regioni nell'ambito dell'attività di supervisione e tutela del territorio appare grandemente ridotto e spogliato di efficacia ed incisività, nonostante l'ordinamento giuridico attribuisca in maniera espressa a queste ultime specifici poteri sostitutivi di vigilanza e repressione delle violazioni edilizie –:

   se non ritenga di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione al richiamato comma 2, capoverso secondo, dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 che ad avviso dell'interrogante, presenta profili di incompatibilità con le vigenti disposizioni nazionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e si pone in contrasto con il principio di tutela del paesaggio così come enucleato all'articolo 9 della Costituzione.
(4-17767)