• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12136 (5-12136)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12136presentato daGUERINI Giuseppetesto diMercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   GIUSEPPE GUERINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i sindaci di alcuni comuni della provincia di Bergamo, tra cui Azzano San Paolo, Covo, Palazzago, Alzano Lombardo e altri, assumendo presunti motivi di urgenza connessi al proprio ruolo di autorità sanitaria e di pubblica sicurezza, hanno adottato specifiche ordinanze sindacali (sostanzialmente riproduttive di identici contenuti) con le quali vengono disposti una serie di oneri e obblighi a carico di un numero indefinito di soggetti destinatari qualificati come «proprietari, conduttori o gestori» di beni immobili che possano essere adibiti ad alloggi e strutture per accoglienza di richiedenti asilo;

   più specificamente, le ordinanze prevedono in capo a proprietari e titolari di diritto reale o di godimento di immobili: l'obbligo di comunicare preventivamente all'amministrazione comunale la sottoscrizione di contratti di locazione o comodato per finalità inerenti l'ospitalità di richiedenti asilo; l'obbligo di comunicare la partecipazione a bandi indetti da qualsivoglia organo pubblico al fine di offrire l'ospitalità già citata, nonché l'obbligo di comunicarne l'esito entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie; l'obbligo di comunicare, con preavviso minimo di 15 giorni, la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni con organi ed amministrazioni pubbliche che gestiscono l'ospitalità dei profughi; l'obbligo di presentare i suddetti contratti all'autorità comunale entro 5 giorni dalla sottoscrizione, allegando altresì la certificazione di conformità degli impianti; l'obbligo di comunicare, a mezzo di una relazione a cadenza quindicinale, l'organizzazione interna della struttura;

   la Corte Costituzionale (sentenze nn. 196 del 2009; 115 del 2011) ha già chiarito che solo situazioni straordinarie e temporanee possono legittimare l'assunzione di poteri extra ordinem da parte delle autorità amministrative, laddove, in mancanza di tali comprovati presupposti, non è consentita l'adozione di veri e propri atti di normazione a carattere generale;

   le citate ordinanze, a giudizio dell'interrogante, presentano ictu oculi profili di dubbia legittimità, traducendosi di fatto nell'imposizione a privati cittadini e imprese di obblighi estremamente gravosi, in alcuni casi addirittura impossibili da adempiere e comunque del tutto ingiustificati, e che potrebbero inoltre rivelarsi lesivi di diritti costituzionalmente garantiti;

   sembra altresì secondo l'interrogante che l'unico obiettivo perseguito dalle ordinanze in esame sia quello di ostacolare i privati cittadini che intendano porre a disposizione propri immobili ad enti gestori di progetti di accoglienza di richiedenti asilo e profughi –:

   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se intenda valutare se sussistano i presupposti per assumere eventuali ulteriori iniziative normative per disciplinare in modo ordinato e uniforme i requisiti e gli oneri amministrativi e procedurali per adibire immobili a strutture per l'accoglienza di richiedenti asilo, evitando aggravi e imposizioni immotivate come quelli che sembrano emergere nei casi sopra richiamati.
(5-12136)