• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08026 BARANI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: Eni SpA Divisione Gas & Power, avrebbe sospeso per...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08026 presentata da LUCIO BARANI
mercoledì 13 settembre 2017, seduta n.873

BARANI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

Eni SpA Divisione Gas & Power, avrebbe sospeso per anni la fatturazione e il conseguente invio delle bollette, relative alla fornitura di gas, a numerose famiglie residenti in alcune frazioni del comune di Villafranca in Lunigiana (Massa e Carrara);

tale situazione si è venuta a creare in seguito al cambio di gestione della rete per la distribuzione del gas (precedentemente gestita dalla società Italgas SpA) avvenuta, senza alcuna comunicazione ai consumatori, i quali, per di più, non avendo ricevuto alcuna bolletta a partire dall'anno 2006, non erano neppure al corrente delle nuove tariffe, cui erano sottoposti per la fornitura;

nel mese di aprile 2015 Eni SpA ha provveduto ad inviare delle maxi bollette (relative al periodo dicembre 2006 - aprile 2015) alle citate famiglie, i cui importi sarebbero stati calcolati applicando tariffe del tutto forfettarie e senza effettuare la lettura dei contatori;

alcuni utenti, per il tramite dei propri legali, hanno inoltrato ad Eni SpA richiesta di provvedere al ricalcolo degli importi fatturati con conseguente invio di nuove fatture, poiché le somme fatturate e richieste nelle predette maxi-bollette erano state calcolate in maniera del tutto forfettaria, senza che fosse stata effettuata la lettura dei contatori e considerando, altresì, i consumi del gas antecedenti al 2010, che risultano all'evidenza prescritti;

a seguito delle predette richieste, la società Eni SpA ha provveduto ad inviare agli utenti richiedenti promemoria della situazione delle fatture emesse nei loro confronti ed ha provveduto a ricalcolare gli importi dovuti dalle medesime decurtando, altresì, dal quantum richiesto in precedenza, le cifre relative ai consumi degli anni antecedenti al 2010, in quanto prescritte;

tuttavia, nonostante tali decurtazioni, ancora oggi non è dato comprendere in che modo siano stati determinati i nuovi importi;

nel mese di marzo 2017, la Eni SpA comunicava ai suddetti utenti la cessazione anticipata dei contratti di somministrazione a seguito di asserite richieste di passaggio ad altro fornitore da parte degli stessi, che in realtà non sarebbero mai state formalmente avanzate da questi ultimi;

in data 13 luglio 2017, gli stessi utenti hanno attivato presso la Camera di commercio di Massa Carrara procedimento di mediazione nei confronti di Eni SpA al fine di richiedere il ricalcolo delle somme dovute alla stessa, tenendo conto esclusivamente dei reali consumi effettuati, applicando le tariffe vigenti nei periodi relativi ai consumi e il rateizzo dell'importo così determinato in (almeno) 36 rate bimestrali, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti dagli stessi;

Eni, pur regolarmente avvertita, non si sarebbe presentata in sede di mediazione, con il conseguente fallimento del tentativo di risolvere in via stragiudiziale l'annosa vicenda;

nonostante quanto esposto, Eni SpA continuerebbe ad avanzare pretese economiche, anche tramite società incaricate del recupero del credito, nonché a inviare le bollette relative alle sopradette utenze del gas, senza rispettare la cadenza bimestrale disposta dalla normativa vigente in materia e senza effettuare periodicamente la lettura dei contatori;

considerato che:

a seguito della mancata adesione di Eni SpA al procedimento di mediazione, nel mese agosto 2017 gli utenti hanno provveduto a notificare alla società, atto di significazione e formale diffida, mediante il quale gli stessi: invitavano Eni SpA ad annullare tutte le precedenti bollette, ad effettuare periodicamente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, la lettura dei contatori relativi alle proprie utenze del gas, a calcolare gli importi indicati nelle future bollette sulla base di tali letture e dei reali consumi effettuati e ad inviare regolarmente le bollette con cadenza bimestrale, come previsto dalla legge;

contestualmente, i privati consumatori hanno diffidato Eni SpA dal reiterare richieste di pagamento relative ai periodi precedenti l'effettuazione della lettura dei contatori, dall'inviare nuove bollette senza effettuare la preventiva lettura del contatore relativo alle proprie utenze del gas in contraddittorio con gli stessi, dall'intraprendere azioni esecutive finalizzate al recupero delle somme indicate nelle precedenti bollette loro inviate, dal procedere al distacco dell'utenza del gas, di cui i medesimi sono titolari;

ad oggi tale formale diffida non avrebbe ricevuto riscontro alcuno;

considerato, altresì, che costante giurisprudenza afferma che il fornitore risulta tenuto a rilevare con cadenza periodica i consumi effettuati dall'utente, in modo da consentire al cliente un controllo sul proprio consumo effettivo (ex multis Cass. Civ. sez. III, 22 novembre 2016, n. 23699; Cass. Civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313; Cass. Civ., sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041, Giudice di Pace di Tricase, 16 giugno 2017, n. 259; Giudice di Pace di Salerno, 23 settembre 2016, n. 4510; Giudice di Pace di Potenza, 16 ottobre 2013, n. 610; Giudice di Pace di Gaeta, 19 luglio 2013, n. 2441),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e come li valutino;

se ritengano opportuno, per quanto di rispettiva competenza, investire della questione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), nonché l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), al fine di salvaguardare i consumatori, nonché per verificare l'eventuale utilizzo di pratiche commerciali scorrette operate da Eni SpA Divisione Gas & Power;

quali misure intendano porre in essere, al fine di evitare che simili situazioni possano ripetersi in futuro.

(4-08026)