• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01927    il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 regolamento di attuazione del comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, definisce «dormienti»,...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01927presentato daPESCO Danieletesto diMartedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 regolamento di attuazione del comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, definisce «dormienti», i seguenti rapporti contrattuali:
    a) deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
    b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
    c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;
   si prevede altresì per l'intermediario l'obbligo di comunicazione di conti/polizze dormienti verso il titolare/sottoscrittore, limitatamente all'invio di una raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto;
   è previsto inoltre che decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo istituito dal comma 345 della legge n. 266 del 2005 per indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto. Il fondo è alimentato con tali risorse previo versamento al bilancio dello Stato;
   gli esiti dell'invio della raccomandata sono spesso infruttuosi, viene quindi spontaneo chiedersi per quale motivo non si è provveduto ad estendere l'obbligo dell'intermediario alla verifica periodica dell'esistenza in vita e della variazione di residenza dei titolari dei rapporti dormienti, anche attraverso l'autorizzazione l'accesso informatico dell'intermediario all'anagrafe residenti;
   l'IVASS nel report di agosto 2017, ha evidenziato, per le polizze vita, circa 4 milioni di posizioni potenzialmente dormienti, per una somma assicurata pari a 190 miliardi di euro;
   in base alle dichiarazioni del presidente dell'IVASS Salvatore Rossi la stima delle polizze dormienti risulta invece pari a 4 miliardi di euro. Vista la notevole differenza dei dati, sarebbe opportuno fare chiarezza;
   l'istituto bancario Intesa San Paolo al 31 marzo 2017 ha pubblicato l'elenco dei rapporti dormienti dell'anno 2016;
   la singola banca, per il 2016, presenta un numero di posizioni dormienti pari a circa 17.000 correntisti;
   nel campo di applicazione del regolamento rientrano tutti gli istituti bancari, gli intermediari finanziari, le imprese di assicurazione, le società di intermediazione, le società di gestione del risparmio, Poste Italiane. Si deduce che gli importi versati annualmente dagli intermediari allo Stato con imputazione al capitolo n. 3382 del capo X, siano cumulati negli anni per importi misurati in miliardi di euro;
   l'articolo 6 del citato decreto in merito alla vigilanza ed al sistema dei controlli stabilisce solo che «le competenti autorità di vigilanza effettuano controlli per verificare l'esatto adempimento del presente regolamento da parte degli intermediari» senza nessuna previsione in merito a oneri e sanzioni per coloro che non rispettano gli obblighi relativi al versamento allo Stato delle polizze scadute;
   le richieste di accesso al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che hanno subito una frode o un danno ingiusto non sono state soddisfatte, in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze, a quanto consta agli interpellanti, ha avuto modo di precisare nella nota del 29 giugno 2017 relativa alla richiesta di accesso al Fondo da parte dei risparmiatori e clienti della società GD Consulting che non sono stati definiti ancora i presupposti, le procedure ed i criteri per il riconoscimento degli indennizzi che verranno stabiliti con un decreto ad hoc solo ex post rispetto all'accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare ai titolari dei conti dormienti che ne abbiano fatto richiesta. In realtà, dovrebbe essere già conclusa l'attività di accertamento dei rapporti rispetto ai quali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, il termine si sia compiuto alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e la relativa comunicazione sia stata effettuata entro i termini di legge, mentre ad oggi non risulta quantificato e comunicato alcun dato –:
   quale sia l'esatto ammontare, dettagliato per causale, tipologia di investimento finanziario, società, dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo n. 3382 del capo X del bilancio dello Stato, dall'anno 2008 ad oggi o su ogni altro capitolo sul quale gli intermediari abbiano versato importi riferiti a rapporti finanziari dormienti;
   quale sia il dettaglio annuale della destinazione di spesa degli importi al capitolo 3382 di cui sopra o di ogni altro capitolo riferito alla raccolta dei versamenti degli intermediari riferiti a rapporti finanziari dormienti;
   quale sia l'ammontare e la causale delle risorse destinate, a Consap dal 2009 ad oggi per il fondo per le vittime dei crack finanziari e per le restituzioni agli aventi diritto sui rapporti dormienti;
   quale sia l'ammontare e il dettaglio delle ulteriori spese effettuate tramite le risorse versate nel capitolo di bilancio dello Stato 3382 dal 2008 ad oggi e su ogni altro capitolo eventualmente utilizzato per il medesimo fine;
   di quali elementi disponga il Governo circa il rispetto integrale dell'obbligo degli intermediari per il versamento allo Stato degli importi riferiti ai rapporti dormienti;
   quale sia l'ammontare ed il dettaglio delle posizioni finanziarie-assicurative dormienti ex ante ed ex post al 27 ottobre 2007 rimaste in carico agli intermediari;
   quanti e quali controlli sono stati disposti dall'Ivass e dalla Banca d'Italia o da parte di altre autorità nella verifica del rispetto dell'obbligo di versamento allo Stato degli importi riferiti rapporti dormienti;
   se il Governo ritenga di assumere iniziative per introdurre opportune sanzioni in merito agli obblighi stabiliti dalla legge per gli intermediari circa i rapporti dormienti ed il relativo versamento allo Stato;
   se il Governo intenda assumere iniziative per concedere agli intermediari l'accesso informatico alle banche dati anagrafiche per consentire un rapido accertamento dello stato in vita e della residenza dei titolari dei rapporti di cui sopra;
   se si intendano assumere iniziative per definire obblighi più restrittivi per gli intermediari per rendere più efficace la comunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, verso il titolare del rapporto e eventuali eredi;
   a decorrere da quale data saranno esigibili le somme destinate al Fondo per soddisfare le richieste di indennizzo dei risparmiatori che hanno subito una frode o un danno ingiusto.
(2-01927) «Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Castelli, Fico, Pisano, Ruocco, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Sorial, Agostinelli, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carinelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini».