• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/03229    con delibera n. 121 del 15 marzo 2017 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito che per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03229presentato daMARCON Giuliotesto presentato Martedì 12 settembre 2017 modificato Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   MARCON, CIVATI, FASSINA, AIRAUDO, PAGLIA e PLACIDO. – Al Ministro dello sviluppo economico . – Per sapere – premesso che:
   con delibera n. 121 del 15 marzo 2017 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito che per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli, mentre per la telefonia mobile la stessa non può essere inferiore a quattro settimane e che, in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima;
   l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è giunta a tale determinazione avendo ravvisato la necessità, determinata anche dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione, ossia il mese, di garantire una tutela effettiva degli utenti in termini di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, attraverso un periodo minimo di invarianza delle condizioni economiche dell'offerta poiché il passaggio da una tariffazione su base mensile a quella su quattro settimane comporta per gli utenti problemi di esatta comprensione delle bollette ed una maggiore difficoltà nel raffronto tra offerte di diversi operatori;
   il medesimo provvedimento intima agli operatori di telefonia di conformarsi alle nuove previsioni entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità, avvenuta il 24 marzo 2017, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche. Di contro gli stessi operatori, che nel frattempo hanno preannunciato una lunga battaglia legale a tutela del loro libero esercizio dell'attività di impresa presentando ricorso al tribunale amministrativo regionale, sembrano solo marginalmente preoccuparsi delle sanzioni e, contravvenendo alla nuova disciplina, continuano a perseverare nella loro pratica commerciale, provvedendo all'addebito dei canoni pattuiti con gli utenti ogni quattro settimane, con un aggravio annuo del costo a carico di questi ultimi pari all'8,6 per cento;
   secondo l'Asstel-Assotelecomunicazioni l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel disciplinare il contenuto dei rapporti contrattuali fra operatori telefonici e clienti, avrebbe abusato delle sue prerogative istituzionali, che dovrebbero piuttosto limitarsi alla vigilanza sul funzionamento del libero mercato e sul livello di trasparenza informativa dei cambiamenti apportati alle offerte, assumendo una decisione priva di adeguato fondamento giuridico, stante la piena legittimità da parte degli operatori, ribadita dal tribunale amministrativo regionale, di introdurre modifiche unilaterali al contratto, fatto salvo il diritto di recesso del cliente –:
   se non ritenga di dover intervenire, per quanto di competenza, adottando iniziative normative atte ad impedire agli operatori telefonici di applicare ai contratti di telefonia, sia fissa che mobile, la fatturazione a quattro settimane. (3-03229)