• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3/03226    il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto nell'ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa, applicabile a...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03226presentato daRONDINI Marcotesto presentato Martedì 12 settembre 2017 modificato Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro della giustizia . – Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto nell'ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa, applicabile a tutti quei reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva fino a cinque anni, sia che le due tipologie siano congiunte sia qualora previste in modo distinto, secondo taluni criteri di valutazione: la modalità della condotta, l'esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell'offensore;
   è evidente che si tratta di una depenalizzazione dei reati, che genera una sfiducia diffusa nell'opinione pubblica in tema di sicurezza e di certezza della pena;
   è il caso, ad esempio, della sentenza della Corte di cassazione di assoluzione per tenuità del fatto di un clochard che ha trovato riparo in abitazione altrui: «non merita di essere condannato chi, in condizioni di emarginazione e miseria, vive per la strada (...) se per ripararsi dal freddo si introduce nelle abitazioni altrui, o nelle pertinenze di appartamenti e villette, per non passare la notte all'addiaccio»;
   con tale orientamento, che appare agli interroganti assolutamente discutibile, la Corte di cassazione ha annullato la condanna a tre mesi e dieci giorni di reclusione inflitta dalla corte di appello di Brescia nel giugno 2015 ad uno straniero dell'Est Europa, Ion T. 36 anni, dopo che l'uomo era finito sotto processo – e neanche per la prima volta – per essersi introdotto nell'abitazione di Luca G., a Desenzano del Garda (Brescia), la sera del 24 novembre 2014;
   è stata dunque accolta, contro ogni ragionevolezza, la tesi difensiva dell’homeless, nonostante la procura avesse chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
   secondo gli ermellini, «(...) le particolari circostanze di miseria e di emarginazione e la considerazione dei motivi a delinquere attinenti al reperimento di un alloggio notturno, escludenti una spiccata capacità a delinquere (...) giustificano ampiamente la valutazione di particolare tenuità del fatto»;
   invero, andrebbe considerato anche che si tratta di un caso – come sottolineato da vari organi di stampa – di reiterazione del reato di violazione di domicilio –:
   se e quali iniziative, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali, intenda adottare alla luce degli eventi sopra richiamati, affinché sia garantito il diritto costituzionalmente sancito dell'inviolabilità del domicilio e della tutela e sicurezza delle abitazioni private, nonché la punibilità del reato di violazione di domicilio indipendentemente dalla condizione soggettiva di chi delinque. (3-03226)