• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/03211    il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, ed ancora in vigore per le parti non modificate, prevede che «alla...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03211presentato daBIANCONI Mauriziotesto diMartedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   BIANCONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, ed ancora in vigore per le parti non modificate, prevede che «alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acqua in proprietà da parte dello Stato italiano» (6.1);
   l'applicazione della norma si è tradotta nella fornitura gratuita alla Stato Città del Vaticano di tutto il servizio idrico per 88 anni, protrattasi senza corrispettivi di sorta né per fornitura della materia prima né per la relativa impiantistica;
   con la privatizzazione dell'azienda erogatrice del servizio anche alla Città del Vaticano è stato richiesto il pagamento del dovuto, ma dal 1999 la Santa Sede rifiuta il pagamento richiamandosi alla citata norma, per un consumo che Acea stima in 5 milioni di metri cubi annui;
   va altresì specificato che rimangono senza corrispettivo anche gli scarichi fognari, in quanto rientrano nella fornitura idrica;
   in base alla tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, lo Stato della Città del Vaticano riceve gas naturale senza aliquota d'accisa in corrispettivo;
   a parere dell'interrogante tali agevolazioni, in una fase in cui sul tenore di vita delle famiglia grava pesantemente il costo dei servizi (acqua e gas), appaiono ingiustificati quanto odiosi trattamenti speciali e fuori contesto –:
   se corrisponda al vero che il mancato pagamento dei servizi idrici da parte dello Stato della Città del Vaticano abbia un ammontare di oltre 5 milioni di euro annui, come indica la maggior parte delle stime;
   se risponda a verità che lo Stato italiano versò nel 2005 25 milioni di euro ad Acea, a parzialissimo ristoro del debito relativo alla forniture idriche allo Stato della Città del Vaticano;
   se non sia opportuno assumere le iniziative di competenza per concordare con la Santa Sede la cassazione della clausola del trattato firmato dal Presidente del consiglio pro tempore Benito Mussolini e dal cardinale Gasparri l'11 febbraio 1929, interpretata poi come fornitura gratuita del servizio idrico (6.1);
   se non si reputi opportuno assumere le iniziative di competenza per cassare dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la menzionata esenzione a favore della Santa Sede. (3-03211)