• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/17673    con il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 è stato istituito per la prima volta il cosiddetto «sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», al...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17673presentato daDONATI Marcotesto diMartedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   DONATI, IORI, DALLAI, MANFREDI e CENNI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 è stato istituito per la prima volta il cosiddetto «sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», al fine di garantire a tutti i bambini e le bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco;
   tale significativo provvedimento ha consentito per la prima volta di inquadrare i servizi dell'infanzia a pieno titolo in una dimensione «educativa», propria del percorso formativo di ogni persona;
   coerentemente con questa impostazione lo stesso decreto legislativo n. 65 del 13 aprile del 2017, nel definire i titoli necessari per diventare educatore dei servizi dell'infanzia, ha previsto il necessario conseguimento della laurea in scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi, o, in alternativa, il conseguimento della laurea quinquennale a ciclo unico in scienza della formazione primaria, ma integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, così confermando l'intenzione del legislatore di avvalersi di personale educativo e docente con specifica qualificazione universitaria al fine di promuovere una qualità dell'offerta formativa elevata;
   tuttavia, il comune di Arezzo ha recentemente promosso un avviso di selezione per formare una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di educatori dei servizi per l'infanzia – che sarà utilizzata anche per i nidi comunali — nel quale l'unica laurea ammessa è stata quella in scienze della formazione primaria, escludendo immotivatamente i titolari della classe di laurea L19 in scienza dell'educazione e formazione;
   tale previsione appare incongrua anche alla luce del fatto che lo stesso decreto legislativo n. 65 del 13 aprile del 2017, nel definire i titoli necessari per diventare educatore dei servizi dell'infanzia, aveva ritenuto necessario che l'eventuale possesso della laurea in scienze della formazione primaria fosse comunque integrata da un corso di specializzazione per ulteriori 60 crediti formativi universitari –:
   quale sia l'orientamento del Ministro interrogato in relazione alla questione posta dall'avviso di selezione pubblicato dal comune di Arezzo alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 13 aprile del 2017 e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire in ogni caso un'applicazione omogenea dei requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 65 del 2007 su tutto il territorio nazionale, scongiurando il rischio che i titoli di studio richiesti per accedere ad identiche figure professionali possano subire immotivate variazioni da comune a comune. (4-17673)