• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/17645    la nuova assicurazione sociale per l'impiego, la cosiddetta Naspi che ha sostituito nell'ordinamento italiano l'indennità di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17645presentato daPINI Gianlucatesto diMartedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   GIANLUCA PINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la nuova assicurazione sociale per l'impiego, la cosiddetta Naspi che ha sostituito nell'ordinamento italiano l'indennità di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 2015, è riconosciuta mensilmente ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro, in presenza di determinati requisiti di contribuzione e periodo di lavoro ed è erogata, a domanda dell'interessato, da presentarsi all'Inps esclusivamente per via telematica, ovvero tramite patronato;
   ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;
   i successivi articoli n. 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 dispongono che i lavoratori disoccupati, allo scopo di confermare lo status di disoccupazione, stipulino un patto di servizio personalizzato contattando i centri per l'impiego entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero, in mancanza, siano convocati entro stabilito con un decreto ministeriale ad oggi non ancora emanato;
   tale mancata emanazione comporta che i centri per l'impiego non convocano i richiedenti la Naspi e stipulano il patto di servizi personalizzato soltanto con chi si presenta spontaneamente;
   ne consegue che la mancata emissione del predetto decreto ministeriale rende di fatto inutile ed inefficace qualunque controllo da parte degli enti competenti circa la regolarità del percepimento dell'indennità;
   inoltre, per prassi consolidata, accade che il beneficiario dell'assegno, al momento della sottoscrizione della domanda, elegga il proprio domicilio presso luoghi ove non è poi possibile reperirlo;
   atteso che conditio sine qua non per il percepimento della Napsi sia l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politiche attive del lavoro, il paradosso è che, in caso di accertata violazione per mancata reperibilità sul luogo dichiarato quale domicilio dall'interessato, l'Inps segnala quanto accertato al competente centro per l'impiego il quale, a causa del vuoto normativo dovuto alla mancata emanazione del citato decreto ministeriale, eccepisce di non avere potere autoritativo nei riguardi del beneficiario inadempiente decreto ministeriale;
   alla luce di ciò i centri per l'impiego dell'Emilia Romagna procedono alla stipula del cosiddetto «patto di servizio» soltanto nei riguardi dei titolari della Naspi che si presentano spontaneamente presso i propri sportelli;
   risulta all'interrogante che nella sola provincia di Forlì, sulla base di un elenco di 103 nominativi di beneficiari da controllare fornito dalla direzione provinciale dell'Inps, autorità preposta, solo 1 beneficiario della Naspi sia stato reperito presso il domicilio indicato nella domanda per accedere all'indennità –:
   quali siano le ragioni della mancata emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   se anche in altre regioni d'Italia le direzioni provinciali dell'Inps abbiano attivato le procedure di controllo sui beneficiari della Naspi e, in caso di risposta affermativa, in quali e con quali risultati;
   se e quali immediate iniziative di propria competenza il Ministro interrogato intenda adottare nei riguardi di tutti di tutti i beneficiari della Nuova assicurazione sociale per l'impiego che risultano irreperibili per verificare se possiedano i requisiti per continuare a beneficiare dell'assegno Naspi. (4-17645)