• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08019 BERNINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che: il Comune di Alto Reno Terme (Bologna) è nato dalla fusione...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08019 presentata da ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI
martedì 12 settembre 2017, seduta n.872

BERNINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il Comune di Alto Reno Terme (Bologna) è nato dalla fusione dei Comuni di Porretta Terme e Granaglione a seguito della vittoria del sì al referendum svoltosi l'11 ottobre 2015; il Comune è stato formalmente istituito il 1° gennaio 2016;

nella relazione di assestamento al bilancio del Comune datata 18 luglio 2017, il responsabile del servizio finanziario, nella parte relativa all'equilibro della gestione di competenza, evidenziava quanto segue: "Il sottoscritto segnala che a fronte di una previsione inserita in bilancio di 900mila euro quale contributo da parte del Ministero dell'Interno per la fusione, la somma attribuita ammonta a 851.621 euro; al mancato introito di 48.379 euro si può fare fronte con maggiori entrate derivanti dal recupero elusione/evasione tributaria";

tale circostanza farebbe dunque evincere che non vi è certezza assoluta rispetto all'entità dei finanziamenti erogati per sostenere il processo di fusione dei Comuni, ma che tali finanziamenti sono vincolati alle effettive disponibilità statali;

vale la pena evidenziare, in questa sede, che i trasferimenti complessivi statali a favore del Comune di Alto Reno Terme sono passati da 1.584.064 euro del 2016 a 1.513.064 del 2017, con una differenza di 71.000 euro in meno tra un anno e l'altro, come si può rilevare dal sito "finanzalocale" del Ministero dell'interno;

rilevato che:

una delle argomentazioni utilizzate per sostenere il "sì" alla fusione tra Porretta Terme e Granaglione sarebbe stata proprio quella legata alla certezza dei finanziamenti, come si può evincere dal volantino diffuso dal Comitato per la fusione, nel quale si richiama, infatti, l'erogazione di contributi per 6.850.000 euro per 15 anni, da Regione e Stato, senza accennare tuttavia alle effettive disponibilità statali che potrebbero comportare una diminuzione di tali finanziamenti;

il relatore di maggioranza del progetto di legge regionale relativo alla fusione chiese addirittura le dimissioni del presidente della I commissione regionale affari istituzionali, in quanto il medesimo aveva redatto parere contrario in ordine proprio alla certezza dei contributi statali, affermando il principio di deliberazione annuale della entità degli stessi;

all'articolo 20 del decreto-legge n. 96 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, recante "Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali", si legge: "A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" (comma introdotto dall'art. 1, comma 18, legge n. 208 del 2015);

atteso che:

la Regione Emilia-Romagna sembrerebbe aver intrapreso una sorta di "corsa alle fusioni" concepite come il massimo livello di riorganizzazione istituzionale; un progetto che sembrerebbe basarsi maggiormente su obiettivi di tipo "politico" piuttosto che su una reale e contingente necessità di efficientamento e recupero di risorse da parte dei Comuni; basti pensare alle consultazioni referendarie del 16 ottobre 2016 a seguito delle quali il "sì" ha prevalso chiaramente solo per Mirabello e Sant'Agostino nel ferrarese: controverso l'esito nel riminese tra Mondaino, Montegridolfo e Saludecio (in ultima istanza l'Assemblea legislativa ha deciso di bloccare il percorso di fusione); il "no" ha prevalso nel piacentino dove tutti e 5 i Comuni interessati dal referendum hanno bocciato la proposta di fusione che avrebbe dato vita a due nuovi Comuni; nel bolognese il procedimento interessava Borgo Tossignano, Fontanelice e Casalfiumanese (contrari i primi due, favorevole il terzo) e nel reggiano erano coinvolti Campegine, Gattatico e Sant'Ilario d'Enza (no dai primi due, sì da Sant'Ilario);

vi è la preoccupazione legittima che un'informazione non corretta possa indurre i cittadini a propendere per la scelta di aderire al progetto di fusione, allettati dalle aspettative economiche erroneamente ingenerate;

il testo unico degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000, all'articolo 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni), al comma 4, lettera a), punto 1), dispone che le Regioni "prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale" e, al punto 2), che le medesime promuovano "le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione";

sembra dunque essere affermato il principio di una incentivazione agli enti locali non necessariamente legata alla fusione ma, più in generale, a forme di efficientamento (quali anche le unioni) utili a conseguire risparmi,

si chiede di sapere:

se quanto affermato corrisponda al vero e quale giudizio il Governo ne dia;

quali siano le motivazioni alla base della riduzione del contributo a favore del Comune di Alto Reno Terme;

se, a questo punto, e stanti le risorse che vanno via via riducendosi, il Governo non ritenga di dover incentivare maggiormente le unioni comunali in luogo delle fusioni, non solo per salvaguardare le peculiarità dei borghi italiani, ma anche per ragioni di sostenibilità economica, considerati i contributi che devono essere erogati per almeno 10 anni a sostegno di una qualunque fusione che avvenga su territorio nazionale.

(4-08019)