• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02767 l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02767presentato daSCHULLIAN Manfredtesto diLunedì 12 maggio 2014, seduta n. 226

SCHULLIAN e ALFREIDER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, recante il regolamento di revisione organica in materia di giochi di cui sopra, all'articolo 12 rimandava all'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento alle sanzioni da applicare in caso di effettuazioni di concorsi o operazioni a premio in violazione della normativa applicabile;
il suddetto articolo 124 prevedeva un sistema sanzionatorio proporzionato all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore ai vecchi cinque milioni di lire in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio vietati e, in caso di difetto di preventiva comunicazione al Ministero, una sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire, dimezzabile qualora la comunicazione fosse stata inviata prima dell'accertamento della violazione;
l'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al comma 1, lettera o), attualmente vigente, ha previsto, invece, la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, stabilendo altresì che la sanzione sia estesa anche a tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di tali manifestazioni a premio e di operazioni a premio vietati, nonché il raddoppio della sanzione «nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento»;
l'attuale sistema sanzionatorio per i concorsi o le operazioni a premio non differenzia quindi più l'entità della trasgressione, né il tipo di premio offerto, con la conseguenza che si rischia di incorrere in sanzioni dai cinquantamila euro ai cinquecentomila euro anche in caso di una violazione commessa per l'effettuazione di un concorso o un'operazione a premio del valore di pochi euro;
l'articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 39 del 2009 è dunque seriamente sospettato di incostituzionalità per violazione dei princìpi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto sanziona i trasgressori con importi sproporzionati al valore della violazione rilevata;
inoltre il sistema sanzionatorio appena delineato, nel comminare sanzioni assolutamente sproporzionate, mette in serio pericolo la stessa sopravvivenza di piccoli imprenditori che effettuano concorsi a premio di esiguo valore, senza la preventiva comunicazione, ignorando la normativa applicabile;
sarebbe più opportuno, ad avviso degli interroganti, ripristinare il precedente sistema sanzionatorio, proporzionato al valore dei premi offerti sulla base del mancato versamento dell'Iva dovuta, oppure valutare se la violazione commessa riguardi casi di elusione del monopolio statale sui giochi o coincida con attività di gioco riservate allo Stato, prevedendo solo per queste fattispecie sanzioni amministrative elevate –:
se ritenga necessario rivedere il sistema sanzionatorio da ultimo introdotto con l'articolo 12, comma 1, lettera o) del decreto-legge n. 39 del 2009, commisurando la sanzione all'entità dell'elusione e limitando le sanzioni superiori a cinquantamila euro solo ai concorsi a premio per i quali sia stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. (5-02767)