• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12195 (5-12195)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12195presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diLunedì 18 settembre 2017, seduta n. 852

   FRAGOMELI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), al comma 453, reca una norma relativa al pagamento dei canoni concessori del servizio di distribuzione del gas in merito alle concessioni scadute, e prevede che «l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali»;

   si tratta di una norma interpretativa finalizzata a chiarire che nelle ipotesi previste dal citato articolo 14, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2000, n. 164 (quella in cui il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento), il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto;

   tale intervento normativo si è reso necessario per risolvere i numerosi contenziosi in essere tra i concessionari delle reti del gas e le amministrazioni comunali, problematica già oggetto di atti di sindacato ispettivo nel corso del 2016 e del 2017;

   già nel rispondere all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-09116, il 7 luglio 2016, il Governo aveva dichiarato che il Ministero dello sviluppo economico, non ritenendo di fare una circolare esplicativa sul tema, riteneva più opportuno inviare a tutti i soggetti interessati (associazioni e operatori del settore della distribuzione gas, Anci, all'Autorità per l'energia l'elettrica, il gas e il servizio idrico), una nota che ribadiva quanto già espresso, dal legislatore nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ovvero che «il distributore è tenuto a proseguire nella ordinaria gestione del servizio anche dopo la scadenza (ex lege o naturale) della concessione e fino al nuovo affidamento e che dovendo, pertanto, proseguire nella gestione esso continuerà a percepire la tariffa per il servizio svolto e dovrà altresì continuare a pagare il canone concessorio precedentemente stabilito»;

   la norma della legge di stabilità 2017 sopra citata possiede efficacia retroattiva, essendo «norma di interpretazione autentica», e comporta quindi l'obbligo di pagamento per canoni precedenti alla sua entrata in vigore e ovviamente per quelli futuri sino alla gara d'ambito, ma nonostante ciò il problema risulterebbe essere ancora molto esteso in quanto, a partire dal 2015, in molte realtà i concessionari hanno smesso di pagare i tributi ai comuni, creando notevoli problemi alle casse degli enti locali; si tratta di una situazione che è proseguita anche nel 2016 e che si è resa ancora più problematica anche alla luce di tre sentenze emesse da tre tribunali ordinari italiani che di fatto hanno azzerato i canoni concessori da riconoscere all'ente concedente, in controtendenza quindi rispetto alle indicazione date dal Ministero dello sviluppo economico e dall’Authority per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; per risolvere tali problematiche il legislatore ha adottato il comma 453 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di come stia evolvendo la problematica esposta in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda porre in essere per prevedere eventuali sanzioni verso i gestori uscenti che non rispettano la legge.
(5-12195)