• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12210 (5-12210)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12210presentato daSCHULLIAN Manfredtesto diMartedì 19 settembre 2017, seduta n. 853

   SCHULLIAN, ALFREIDER, PLANGGER, GEBHARD, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   con decreto ministeriale 5811 del 2015 sono state definite le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;

   il regolamento prevede che i produttori di uva presentino ogni anno una dichiarazione di vendemmia (articolo 8) e una dichiarazione di produzione (articolo 9). È comunque permessa la presentazione di una sola dichiarazione per azienda;

   infatti, fino al 2015 esisteva un'unica dichiarazione, dalla quale risultavano le uve raccolte (nel quadro C), eventuali acquisti (quadro D), le somme delle eventuali vendite dei prodotti vitivinicoli (quadro E) e infine la vinificazione (quadro G);

   il termine di presentazione delle dichiarazioni, è fissato al 15 gennaio dall'articolo 16 del regolamento, ma gli Stati membri possono modificarlo. Nel 2014 in Italia fu anticipato al 15 dicembre, successivamente con il decreto ministeriale del 2015 le due scadenze sono state ulteriormente anticipate al 15 novembre per quella relativa alla vendemmia, mentre al 15 dicembre per la dichiarazione di produzione;

   l'intervento ministeriale avrebbe dovuto configurarsi come una semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi a carico degli operatori del settore; in realtà, la situazione si è rivelata fortemente critica; infatti, per il primo anno di applicazione si decise di prorogare il sistema precedente;

   l'adempimento richiesto, scandito da due differenti scadenze, non risulta affatto una semplificazione, pertanto si auspica una riunificazione delle dichiarazioni con una scadenza unica;

   inoltre, il regolamento prevede l'esenzione per i soci delle cantine sociali dalla dichiarazione vendemmiale, se questa viene fatta dalla cantina (articolo 8.3). Quindi si adempie all'onere delle dichiarazioni attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R, contenuti nella dichiarazione presentata dalla cantina cooperativa. In Alto Adige anche le cantine private fanno il lavoro per i loro conferitori, ma il regolamento non permette a questa categoria di conferitori di beneficiare di tale esenzione. Risulterebbe necessario intervenire a livello comunitario per modificare in tal senso il regolamento –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di porre in essere tutte le iniziative, anche normative, in Italia e in Europa, al fine di riunificare le scadenze delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, o al 15 di gennaio come nel resto d'Europa, o al 15 dicembre, estendendo nel contempo anche alle cantine private la semplificazione attualmente prevista all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 5811 del 2015.
(5-12210)