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Atto a cui si riferisce:
C.1491 Disposizioni per la tutela e la conservazione del patrimonio storico della Resistenza


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1491


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BONIFAZI, BIFFONI, BOSCHI, CAPOZZOLO, MARCO DI MAIO, DONATI, SANI
Disposizioni per la tutela e la conservazione del patrimonio storico della Resistenza
Presentata il 6 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Nell'ordinamento italiano è presente, giustamente, una normativa di tutela della memoria storica di fatti, manufatti e immobili relativi alla prima guerra mondiale. Non vi è, purtroppo, nessuna legge rivolta alla salvaguardia e alla promozione di analoghi beni mobili e immobili relativi ai fatti della seconda guerra mondiale e, in particolare, a quanto avvenuto nel periodo della Resistenza. Ritenuto fondamentale il contributo dato dalla lotta partigiana alla costruzione della democrazia nel nostro Paese e all'edificazione del suo impianto repubblicano e della Costituzione, la presente proposta di legge vuole valorizzare, tutelare e promuovere i luoghi e il patrimonio materiale e immateriale rappresentato dai simboli della Resistenza. Per tale ragione attribuisce il valore di bene culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai beni mobili e immobili legati ai fatti della Resistenza. Conseguentemente, si prevedono obblighi in capo allo Stato, alle regioni e agli enti locali, ma anche agli eventuali proprietari di tali beni; obblighi che possono essere sintetizzati nella fruizione, salvaguardia, promozione, tutela e manutenzione di questo patrimonio prezioso per la nostra identità democratica e repubblicana.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale della Resistenza e il suo contributo fondamentale per l'affermazione della democrazia in Italia.
      2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la fruizione, la gestione e la valorizzazione dei beni mobili e immobili, a chiunque appartenenti, che rappresentano e testimoniano in maniera inequivocabile i valori, la storia e le vicende della Resistenza.
      3. Per le attività di cui al comma 2, lo Stato e le regioni possono avvalersi anche del contributo di organizzazioni di volontariato, nonché di associazioni combattentistiche o d'arma.
      4. Ai beni mobili e immobili di cui al comma 2 del presente articolo si applica l'articolo 50 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice».

Art. 2.
(Soggetti autorizzati).

      1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, fruizione, gestione e valorizzazione dei beni di cui all'articolo 1, comma 2, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

          a) i privati in forma singola o associata, compresi enti, comitati, associazioni anche non riconosciute e istituzioni museali o espositive;

          b) gli enti locali competenti per territorio, gli enti parco, gli enti pubblici e i loro consorzi;

          c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) lo Stato.

      2. L'autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero della difesa, per gli interventi sui beni di cui all'articolo 1, comma 2, è richiesta solo quando si tratta di beni soggetti alla tutela ai sensi del titolo I della parte seconda del codice, e successive modificazioni. Restano comunque fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del codice, le competenze in materia di tutela paesistica e le competenze di altri enti dello Stato.
      3. I soggetti, pubblici o privati, che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione dei beni di cui all'articolo 1, comma 2, devono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e dell'atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla soprintendenza competente per territorio.
      4. Il titolare del bene è comunque tenuto a garantire la fruizione del medesimo bene nelle modalità e nelle forme concordate con l'ente locale competente per territorio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà privata.
      5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei beni di cui all'articolo 1, comma 2, sono vietati.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. Lo Stato:

          a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2;

          b) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, che si svolgono fuori del territorio nazionale;

          c) stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge e provvede alla loro applicazione.

Art. 4.
(Competenze ministeriali).

      1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

          a) promuove la ricognizione, la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativi ai beni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi anche degli istituti già operanti in tali settori, compresi quelli disciplinati da leggi regionali;

          b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2;

          c) individua le priorità degli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui al medesimo articolo 2, comma 1;

          d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari ai sensi della lettera c) del presente comma, in particolare qualora manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

          e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 6;

          f) redige un programma di tutela e di valorizzazione degli archivi pubblici, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo, altresì, il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

          g) vigila sull'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 e, in particolare, su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

      2. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Comitato tecnico-scientifico per la valorizzazione del patrimonio storico della Resistenza, di seguito denominato «Comitato».
      3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro della difesa, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.
      4. Il Comitato è composto da cinque componenti, di cui almeno un membro in rappresentanza delle associazioni partigiane e combattentistiche, e rimane in carica per due anni.
      5. Il Comitato esprime pareri e formula proposte sull'attuazione della presente legge.
      6. Il Comitato inoltre stabilisce:

          a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);

          b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);

          c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);

          d) il programma di cui al comma 1, lettera f).

      7. Il Comitato predispone ogni anno una relazione sull'attività svolta nel territorio nazionale che invia, entro il 30 giugno, alle competenti Commissioni parlamentari.
      8. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
(Competenze delle regioni).

      1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

          a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2 svolti da privati o da enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la realizzazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

          b) indicano in sede di Conferenza Stato-regioni un proprio componente all'interno del Comitato;

          c) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

          d) disciplinano con proprie leggi la raccolta di reperti mobili stabilendo le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute nonché individuando con appositi regolamenti le modalità di denuncia degli stessi reperti mobili.

      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 6.
(Finanziamento statale degli interventi).

      1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi previsti dal medesimo comma 1.
      2. Nel caso di beni immobili, i soggetti interessati devono presentare alla soprintendenza competente per territorio:

          a) il progetto esecutivo degli interventi corredato del piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

          b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e di restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento, nonché sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

          c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori, se necessario.

      3. Nel caso di beni mobili, i soggetti interessati devono presentare alla soprintendenza competente per territorio:

          a) il progetto esecutivo degli interventi di cui all'articolo 2, corredato del piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

          b) una relazione tecnica dettagliata sull'attuazione del progetto e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b).

      4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione dei contributi di cui al presente articolo entro tre mesi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 o 3, sentiti gli altri Ministeri o enti pubblici eventualmente interessati. A tale fine tiene conto delle priorità stabilite ai sensi dell'articolo 4, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.