• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08070 MORRA, ENDRIZZI, DONNO, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, TAVERNA, CRIMI, PUGLIA, SANTANGELO, MORONESE, SERRA - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08070 presentata da NICOLA MORRA
martedì 19 settembre 2017, seduta n.877

MORRA, ENDRIZZI, DONNO, MONTEVECCHI, GIARRUSSO, TAVERNA, CRIMI, PUGLIA, SANTANGELO, MORONESE, SERRA - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, testualmente recita: "Nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato (...) presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario";

con circolare n. 33 del 28 dicembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze ha interpretato il suddetto art. 15, affermando che "la presenza di un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi [a partire dalle risultanze dei bilanci degli esercizi 2009 e 2010] non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l'automatica applicazione della norma in esame, qualora l'ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile.". Inoltre, si precisa "Al riguardo sarà cura dei Collegi dei revisori o sindacali porre particolare attenzione, nei casi in cui i conti consuntivi o i bilanci di esercizio di due esercizi consecutivi presentino un disavanzo di competenza o una perdita di esercizio, alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'equilibrio finanziario della gestione, accertando che dalle relazioni che accompagnano i documenti contabili emergano dettagliati elementi dimostrativi in ordine alla reale disponibilità delle risorse (avanzo di amministrazione realizzato o riserve non patrimoniali) utilizzate per la copertura del risultato negativo di competenza";

per quanto riguarda il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ente pubblico di ricerca finanziato dallo Stato e vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come evidenziato in alcuni articoli apparsi sul "Foglietto della Ricerca" pubblicato il 22 settembre 2016 dal titolo "Cnr: dal 2012 è profondo rosso inarrestabile", è assolutamente indubitabile, perché documentalmente provato, che la gestione economico-finanziaria dell'ente per ben 4 esercizi finanziari consecutivi (2012, 2013, 2014 e 2015) ha registrato un disavanzo di competenza (entrate accertate meno spese impegnate) complessivo pari a circa 350 milioni di euro, così suddiviso: 117.186.268,62 nel 2012; 112.155.517,10 nel 2013; 9.115.610,90 nel 2014 e 111.171.585,86 euro nel 2015;

il Cnr, per raggiungere il pareggio di bilancio ed evitare le conseguenze di cui al citato art. 15, avrebbe dovuto coprire di volta in volta tale disavanzo facendo ricorso all'avanzo di amministrazione disponibile eventualmente conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento;

risulta dall'esame dei conti consuntivi dell'ente che l'avanzo di amministrazione del Cnr nelle annualità dal 2011 al 2014 è stato complessivamente pari a 118.023.177,09 euro effettivamente disponibili e così suddiviso: 0 euro nel 2011; 48.604.178,30 nel 2012, di cui 9.464.178,30 ancora da applicare al bilancio 2013; 23.384.503,72 nel 2013, di cui 8.396.122,72 ancora da applicare al bilancio 2014; 46.034.495,07 euro nel 2014, di cui 3.747.056,22 ancora da applicare al bilancio 2015;

a parere degli interroganti, qualora tali somme fossero state utilizzate per la copertura del risultato negativo di competenza, ma dai consuntivi non è dato rilevarlo, sarebbero risultate, comunque, del tutto insufficienti per far fronte all'ingente disavanzo accumulato negli esercizi finanziari dal 2012 al 2015, provocato da una gestione dell'ente apparsa tutt'altro che oculata, per i risultati conseguiti,

si chiede di sapere:

qualora i fatti descritti trovino puntuale riscontro, se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare con urgenza, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, il decreto di decadenza degli organi di vertice del Consiglio nazionale delle ricerche a seguito del enorme disavanzo di competenza registrato negli esercizi finanziari dal 2012 al 2015, con la conseguente nomina di un commissario;

quali siano le argomentazioni giuridiche che ad oggi avrebbero giustificato la mancata applicazione di una precisa disposizione legislativa, posta a tutela della finanza pubblica, nei confronti di un ente nel quale per un quadriennio l'ammontare delle spese accertate ha superato di gran lunga quello delle entrate accertate, senza che il pareggio di bilancio sia stato raggiunto, stante l'assoluta insufficienza dell'avanzo di amministrazione registrato.

(4-08070)