Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/02287-BIS/ ... in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-bis),
premesso che:
con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), viene...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/2287-BIS/4 presentato da MICHELA MONTEVECCHI
martedì 19 settembre 2017, seduta n. 878
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-bis),
premesso che:
con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), viene riconosciuto "il valore formativo ed educativo dello spettacolo", nonché "il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore";
considerato che:
il compito del cosiddetto "agente lirico" - figura chiamata a svolgere un'attività di collocamento nell'ambito della professione lirica - ha subìto, a far tempo dall'Ottocento e fino in anni recenti, alterne fortune, ora venendo concesso agli artisti solisti di "nominare" un agente in loro rappresentanza, ora invece venendo loro proibito;
valutato che:
allo stato attuale e secondo il dispositivo normativo vigente, che fa riferimento al solo Codice civile, stipulare contratti di scrittura artistica conto terzi (per commissione, cioè, di cantanti lirici solisti) è attività libera e, di fatto, deregolamentata;
tale stato di cose appare doppiamente negativo per gli effetti che ne conseguono, proteggendo gli uni e minacciando gli altri, anche a fronte di una figura quale può essere considerata quella dell'artista lirico solista che, non avendo ancora ricevuto dal legislatore una chiara interpretazione del suo status, nutre non poche difficoltà a vedere riconosciuti i propri diritti. Il fatto che sia consentito a chiunque, spesso senza competenze specifiche adeguate, intraprendere l'attività di "agente lirico", non solo lascia chiaramente affiorare un pericoloso "vuoto normativo" ma danneggia in modo considerevole gli artisti, spesso vittime di approssimazione e incompetenza,
impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché siano meglio definiti requisiti e competenze degli "agenti lirici", valutando l'opportunità di emanare una disciplina specifica a tutela della professionalità degli agenti stessi e degli artisti lirici rappresentati.
(numerazione resoconto Senato G1.103)
(9/2287-bis/4)
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO