• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/17893 (4-17893)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17893presentato daMICILLO Salvatoretesto diGiovedì 21 settembre 2017, seduta n. 855

   MICILLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   dal 19 settembre 2017 si apprende da diverse fonti giornalistiche on line la storia della docente R.P. della provincia di Napoli, con marito disabile al 100 per cento, trasferita a Firenze (http://www.internapoli.it);

   R.P., docente, sposata, due figli, ha il marito affetto da circa 10 anni dal morbo di Alzheimer, malattia che lo costringe a muoversi su una sedia a rotelle. Dal 2015 è insegnante di ruolo alla scuola primaria di Sesto Fiorentino, e la lontananza da casa le crea numerosi problemi, ma, soprattutto mette a grave rischio l'assistenza al marito, del quale lei è tutrice sotto il profilo legale;

   si legge on line: «l'insegnante è dal mese di maggio che ha chiesto, alla Csa di Firenze, il trasferimento per stare vicino al marito ma non ha mai ricevuto risposta»;

   la stessa ha lanciato un appello: «Chiedo alle istituzioni, ai giornalisti di aiutarmi per mantenere il mio posto di lavoro, dandomi l'opportunità di lavorare nella mia città o quantomeno nelle vicinanze, e poter contemporaneamente dare a mio marito l'assistenza che gli spetta e di cui ha bisogno per sopravvivere»;

   la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale degli affari generali e del personale) del 24 giugno 1994, n. 70/94 avente per oggetto la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agevolazioni previste dall'articolo 33 recita: «per quanto riguarda il diritto di scegliere la sede di servizio più vicina al proprio domicilio, previsto sia per chi assiste il portatore d'handicap che il lavoratore interessato»;

   si deduce che vi sono disposizioni e leggi che permetterebbero alla protagonista della vicenda di scegliere la sede più agevole nel comune di propria residenza, prima di chiunque altro anche in sede di trasferimento, in modo da permetterle le stesse condizioni di lavoro consentite ad altri;

   nella fattispecie si invoca, tra l'altro, anche l'applicazione della legge n. 104 del 1992 che permetterebbe alla docente di essere trasferita nel comune di residenza o nelle immediate vicinanze, ma pur avendo fatto richiesta la pratica non sarebbe andata a buon fine;

   la storia riaccende i riflettori su una normativa che in diverse occasioni è stata oggetto anche di abusi che finiscono per colpire e penalizzare coloro che invece del tutto legittimamente avrebbero invece i requisiti per usufruirne –:

   se il Governo sia a conoscenza della storia esposta in premessa, quali siano i suoi orientamenti sul caso descritto e quali iniziative concrete intenda porre in essere per consentire a questa docente di svolgere il proprio lavoro garantendo la sua presenza fisica agli affetti familiari.
(4-17893)