• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12244 (5-12244)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12244presentato daFEDRIGA Massimilianotesto diGiovedì 21 settembre 2017, seduta n. 855

   FEDRIGA e SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   è notizia pubblicata su La Repubblica.it quella di un impiegato alle Poste di Vasto, condannato e licenziato per aver rubato 15 mila euro dalla cassaforte dell'ufficio, che dovrà essere reintegrato con relativo risarcimento;

   il giudice del lavoro di Chieti, infatti, ha annullato il licenziamento, ordinando a Poste spa il versamento di un anno di stipendio arretrato ed il pagamento delle spese legali, con la motivazione che «la società disponeva sin dal 2012 di tutti i dati sufficienti per procedere a una contestazione disciplinare», per cui l'attesa della sentenza di condanna non trova giustificazione e la «contestazione formale» è «irrimediabilmente tardiva»;

   in altri termini, secondo quanto sembra evincersi dalla pronuncia del giudice del lavoro, la colpa di Poste sarebbe che invece di trasferirlo, sospenderlo ed attendere la fine del processo di primo grado, avrebbe dovuto licenziarlo in tronco;

   secondo la ricostruzione a mezzo stampa, l'impiegato aveva sottratto nell'estate del 2012, 14.500 euro dalla cassaforte, di cui aveva le chiavi, nella sede centrale delle Poste di Vasto, dove lavorava, tradito da un'intercettazione ambientale e telefonica; nell'ottobre 2012 la direzione delle Poste lo trasferisce a Chieti, provvedendo all'immediata sospensione dal lavoro soltanto dopo le misure cautelari disposte dal giudice delle indagini preliminari; un anno e mezzo dopo, nel maggio 2014, il dipendente viene reintegrato su istanza dei suoi avvocati e, solo dopo la sentenza di condanna penale in primo grado, nell'agosto 2016, le Poste procedono con il licenziamento, subito impugnato dai legali del postino;

   l'istituto del reintegro, si ricorda, è stato introdotto come forma di tutela in tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo di lavoratori e non deve, a parere degli interroganti, essere strumentalizzato da cavilli procedurali –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza, anche di natura normativa con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari e all'istituto del reintegro, intenda adottare affinché vicende – a parere degli interroganti paradossali – come quella sopra descritta non abbiano a ripetersi.
(5-12244)