Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02886/012/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 2886 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017",
premesso...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2886/12/14 presentato da LUIS ALBERTO ORELLANA
mercoledì 20 settembre 2017, seduta n. 288
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2886 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017",
premesso che:
la direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE) ha, quali precipue finalità, quelle di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola, nonché prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;
in proposito, l'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, secondo i criteri previsti nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del medesimo decreto legislativo. In particolare, l'Allegato 7/A-l considera zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali di scarichi;
altrettanto rilevante è il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999 (codice di buona pratica agricola), emanato ai sensi della citata direttiva 91/676/CEE, sono stati definiti specifici obiettivi al fine di contribuire anche a livello generale a realizzare la maggior protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto;
considerato che:
l'articolo 17 del provvedimento in esame interviene, al comma l, sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano;
il successivo comma 3 specifica che dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152 del 2006, né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
è bene tuttavia specificare che, trattandosi di sostanze ubiquitarie è tecnicamente assai arduo o, in determinati contesti, impossibile stabilire un nesso di causalità tra la modifica del metodo di monitoraggio dei limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane di cui al comma 1 e una eventuale variazione nei livelli di concentrazione di tali composti nell'ambiente;
impegna il Governo a:
realizzare i necessari approfondimenti tecnici al fine di poter garantire la concreta applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del provvedimento in esame.
(0/2886/12/14)
ORELLANA