• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02814 nel febbraio 2012 è stata presentata un'azione collettiva (class action) promossa da Cgil, Inca, Federconsumatori e 109 richiedenti la cittadinanza italiana, in merito ai lunghi tempi di attesa...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02814presentato daZAMPA Sandratesto diMercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228

ZAMPA. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
nel febbraio 2012 è stata presentata un'azione collettiva (class action) promossa da Cgil, Inca, Federconsumatori e 109 richiedenti la cittadinanza italiana, in merito ai lunghi tempi di attesa per il perfezionamento dei procedimenti di concessione della cittadinanza;
sempre nel 2012, Cgil, Inca, Federconsumatori, unitamente a molti altri richiedenti, avevano presentato ricorso per l'accertamento della lesione dei diritti derivante dal mancato rilascio entro i termini di legge del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
rispetto al primo procedimento, l'azione che ha dato vita al contenzioso è stata determinata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, da 46 persone di origine straniera, che avevano a suo tempo proposto istanza ai competenti uffici del Ministero dell'interno al fine di ottenere il rilascio della cittadinanza italiana e dai tre enti associativi, Cgil, Inca, Federconsumatori, per denunciare la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinato dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, da parte degli uffici competenti. A tale proposito, i ricorrenti hanno denunciato con atto di diffida notificato al Ministero dell'interno in data 13 maggio 2011 il ritardo accumulato dal Ministero nel corso del singolo procedimento avviato, evidenziando come, a distanza di molto tempo e comunque al termine di un periodo ampiamente maggiore rispetto a quello previsto dalla norma per il regolare svolgimento dell'istruttoria, le relative procedure non fossero ancora state concluse; gli stessi hanno rilevato infine che tali ingiustificati ritardi nella definizione dei processi amministrativi costituivano un metodo costante e sistematico di svolgimento delle procedure istruttorie da parte degli uffici ministeriali competenti, segnalando come i ritardi, talvolta, fossero caratterizzati da prassi distorsive poste ingiustificatamente in atto da alcuni unità territoriali competenti alla evasione delle relative richieste;
rispetto a tale atto di diffida, l'amministrazione non ha dato in alcun modo seguito;
per quanto attiene al primo giudizio, con sentenza del 9 settembre 2013 e depositata il 26 febbraio 2014 il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda quater), accertando la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi dei ricorrenti derivante dalla mancata conclusione entro i termini di legge dei procedimenti amministrativi in tema di concessione della cittadinanza per come fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994, si è pronunciato in via definitiva accogliendo il ricorso presentato e ha condannato il Ministero dell'interno a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti entro il termine di un anno dalla comunicazione della sentenza e al «ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa ad esso attribuito mediante adozione di ogni atto ritenuto idoneo a risolvere in maniera sistematica e generale il disservizio dedotto». Infatti, seppur la legge italiana preveda 730 giorni entro i quali lo Stato deve concludere la procedura di riconoscimento della cittadinanza, i tempi di attesa sono di gran lunga superiori fino ad arrivare anche a qualche anno;
per quanto attiene al secondo procedimento, con sentenza depositata il 6 settembre 2013 il TAR per il Lazio (sezione seconda quater) ha accolto il ricorso nella parte relativa alla denunciata violazione dei termini di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio per i familiari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ha condannato l'amministrazione dell'interno a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro il termine di un anno, riconoscendo il TAR «generalizzata violazione dei termini di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo» da parte del Ministero;
la sentenza del TAR pertanto ha imposto al Ministero dell'interno l'obbligo di garantire agli immigrati richiedenti, entro 90 giorni, così come prevede la legge, di concludere la procedura di riconoscimento del titolo di soggiorno e anche in questo caso, ha condannato il Ministero dell'interno a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti entro il termine di un anno dalla comunicazione della sentenza;
come sottolineato dai ricorrenti e dalle associazioni proponenti la class action, si tratta di due primi significativi risultati che certamente non risolvono del tutto le tante difficili situazioni in cui sono costrette le persone straniere presenti in Italia. Resta irrisolto, per esempio, il problema di come le questure nei territori agiscano in modo disomogeneo e discrezionale rispetto alle richieste dei nuovi cittadini. Una eterogeneità che, a volte, dà luogo a veri e propri atti discriminatori intollerabili;
le due sentenze del TAR costituiscono sicuramente un precedente e un deterrente alla prassi dei ritardi ingiustificati della pubblica amministrazione nella definizione delle pratiche dei richiedenti la cittadinanza italiana e il permesso di soggiorno –:
quali iniziative il Ministro interrogato – a seguito delle sentenze del TAR – intenda assumere per porre rimedio – laddove presente – alla violazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinato dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e del procedimento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 da parte degli uffici competenti;
quali iniziative intenda porre in essere per:
a) agevolare la trattazione delle pratiche passando da una modalità in serie delle pratiche ad una modalità in parallelo;
b) procedere all'informatizzazione integrale della procedura, specie per quanto riguarda le comunicazioni tra amministrazioni, attivando i necessari protocolli;
c) porre termine, laddove riscontrata, alla prassi degli uffici periferici che produce l'effetto di dilatare i termini procedimentali complessivi;
d) porre termine alla prassi invalsa in taluni uffici periferici di onerare i richiedenti con produzioni documentali dispendiose e non necessarie;
e) impedire la richiesta di produzioni documentali aggiornate allorquando la protrazione della durata del procedimento non sia imputabile al richiedente;
f) predisporre un piano per l'utilizzo delle risorse aggiuntive di cui alla legge n. 94 del 2009, da destinare allo smaltimento sollecito dei carichi di lavoro arretrati;
g) operare una distrazione delle risorse umane dalle procedure ministeriali che non manifestino disservizi a quelle aventi ad oggetto lo scrutinio delle richieste di rilascio della cittadinanza italiana e del permesso di soggiorno. (5-02814)