Testo approvato 951-1082 (Bozza provvisoria)
Atto a cui si riferisce:
S.951 Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
approvato con il nuovo titolo
"Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia"
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 settembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, in un testo risultante dallâunificazione dei disegni di legge n. 951, dâiniziativa della senatrice De Monte, e n. 1082, d'iniziativa dei senatori Bellot, Bitonci, Arrigoni, Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi e Volpi:
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia
Art. 1.
1. Il comune di Sappada è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nellâambito della provincia di Udine.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Belluno, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Sappada, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Udine.
3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per lâattuazione della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 705.000 a decorrere dallâanno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE