• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02208-B/096 premesso che: il decreto-legge in esame favorisce la precarizzazione dei rapporti di lavoro, mediante l'incentivazione del contratto di lavoro a tempo determinato e l'aumento del numero...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02208-B/096presentato daFERRARA Francesco detto Cicciotesto diMercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame favorisce la precarizzazione dei rapporti di lavoro, mediante l'incentivazione del contratto di lavoro a tempo determinato e l'aumento del numero massimo di lavoratori assumibili con tale contratto in proporzione al numero totale dei lavoratori impiegati da un'impresa;
la precarizzazione è favorita anche dalle modifiche apportate al contratto di apprendistato, laddove si prevede che l'assunzione di nuovi apprendisti sarà sempre possibile, anche se l'azienda non procede all'assunzione degli apprendisti precedentemente impiegati. Infatti viene introdotto il limite dell'assunzione del 20 per cento degli apprendisti precedentemente impiegati, solo nelle imprese con oltre 50 dipendenti, che rappresentano meno dell'1 per cento delle imprese italiane;
i contratti di lavoro precari sono discontinui, con gravi riflessi sulla vita contributiva dei lavoratori e sul futuro pensionistico, ma assicurano anche minori retribuzioni e tutele;
i lavoratori precari non godono di molti degli istituti contrattuali previsti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, con grande svantaggio per tutti i lavoratori;
ad essere colpite sono la maturazione delle ferie, i congedi per maternità, parentali e per malattia e infortunio, gli scatti di anzianità e l'avanzamento di carriera, con incidenza diretta sulla crescita del salario nel tempo e in base all'esperienza maturata, il trattamento di fine rapporto, i versamenti contributivi, la loro quantità e la loro misura;
non in tutti i contratti i contratti precari sono assenti tutti gli istituti contrattuali, ma in molti mancano la gran parte di essi;
è necessario che tutte le tipologie contrattuali siano normativamente rivisitate e ridotte di numero, garantendo a quelle da conservare necessariamente in vigore che possano garantire gli stessi istituti contrattuali previsti dal contratto a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a introdurre il principio, nei futuri provvedimenti anche di natura legislativa, che gli istituti contrattuali garantiti dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano assicurati per ogni altra tipologia contrattuale, in maniera commisurata alla natura di ciascun contratto e al fine di garantire tutti i lavoratori e le lavoratrici.
9/2208-B/96. Ferrara, Aiello, Boccadutri.