• Testo DDL 2914

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Atto a cui si riferisce:
S.2914 Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2914
DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2017, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati CATANOSO GENOESE
* (338); CATANOSO GENOESE
* (339); OLIVERIO, CAUSIN e VENITTELLI (521); CAON, Matteo BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE, CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN e Gianluca PINI(1124); VENITTELLI, CRIVELLARI e D'INCECCO (4419); RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, Giorgia MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO (4421)

(V. Stampati Camera nn. 338, 339, 521, 1124, 4419 e 4421)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 settembre 2017

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale


(*) Il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e quelle della pesca ricreativa e sportiva nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni che sono state oggetto di abrogazione implicita;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e di acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con quella in materia di tutela e di protezione dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e di acquacoltura.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse assegnate dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;

b) favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, a cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

c) individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2018 è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

2. Il Fondo è destinato a finanziare, nell'anno 2018, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

d) interventi mirati per favorire l'accesso al credito;

e) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;

f) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui all'articolo 15, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Art. 5.

(Distretti di pesca)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. -- (Distretti di pesca). -- 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti di pesca per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico. Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.

2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì l'attribuzione ad essi di specifiche competenze, ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 3.

3. I distretti di pesca:

a) sostengono azioni per la promozione di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

b) ottimizzano le attività di pesca e di acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità, elaborati sulla base della raccolta di informazioni sulle attività di settore e la cui applicazione è oggetto di monitoraggio;

c) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

d) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità;

e) promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale;

f) promuovono la raccolta delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare dei manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta, al fine di fare fronte all'emergenza conseguente all'impatto ambientale dei rifiuti in mare, di consentire l'avvio al riciclo separato delle componenti utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica».

Art. 6.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle specifiche competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e possono anche essere istituiti all'interno di centri di assistenza fiscale già costituiti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP, fermo restando quanto stabilito al comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.

5. Ai fini della presente legge, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca»;

b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca».

Art. 8.

(Prodotti della pesca)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e di semplificare le operazioni relative alla pesatura e all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le caratteristiche tecniche e le certificazioni delle cassette standard nonché le specie ittiche per le quali esse possono essere utilizzate.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009, con particolare riferimento all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.

3. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche, gli operatori, fermo restando quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 404/2011, devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un codice QR ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Attività di pesca-turismo e ittiturismo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sulla base dei seguenti criteri:

a) prevedere che le attività di pesca-turismo e di ittiturismo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 4 del 2012, comprendano, nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, le seguenti iniziative:

1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca;

2) lo svolgimento dell'attività di pesca occasionale mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative volte alla divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;

4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare gli utenti al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

b) prevedere che le iniziative di pesca-turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento marittimo di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli;

c) stabilire che, per essere autorizzate a operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne, le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

d) prevedere che le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo debbano ricondurre le persone imbarcate nel porto di partenza, ovvero, in caso di necessità, in altro porto, consentendo altresì lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in un'articolata offerta turistica;

e) permettere l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;

f) prevedere che gli armatori di unità munite di licenza di pesca comprendente l'uso di sistemi a traino possano esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di pesca compresi nel sistema di pesca previsti dalla vigente normativa europea. Prevedere altresì che i predetti sistemi a traino debbano essere sbarcati o riposti a bordo prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati;

g) stabilire che l'autorizzazione all'attività di pesca-turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità di pesca abbia validità triennale corrispondente alle date di rilascio e di scadenza del certificato delle annotazioni di sicurezza rilasciato dall'ente tecnico;

h) prevedere che i sistemi di comunicazione a bordo debbano comprendere un telefono satellitare, un apparato di controllo e satellitare e un apparato VHF anche portatile.

Art. 10.

(Esenzione dall'imposta di bollo)

1. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Agli imprenditori ittici si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

5. Se la vendita diretta dei prodotti ittici o dell'acquacoltura avviene, rispettivamente, a bordo di barche da pesca oppure presso l'impianto di allevamento, il venditore può cedere esclusivamente i prodotti della propria attività di pesca professionale o del proprio impianto di allevamento.

Art. 12.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e il suo adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato;

c) adeguare le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa europea in materia di strumentazione;

d) provvedere al riassetto e al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca)

1. Al fine di rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;

b) prevedere criteri di priorità per le iniziative e gli interventi che abbiano migliore impatto ambientale;

c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario alle concessioni e alle licenze di pesca anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;

d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione, anche in considerazione delle dimensioni dell'organizzazione aziendale degli operatori, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale dei progetti presentati;

e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze di pesca che garantisca un'equa diversificazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, tenendo conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di rateizzazione del pagamento della tassa;

f) prevedere termini congrui di durata delle licenze in relazione alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative;

g) semplificare l'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto;

h) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

Art. 16.

(Pesca del tonno rosso)

1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'International Commission for the conservation of the atlantic tuna (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).

3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono alla base delle citate raccomandazioni ICCAT.

Art. 17.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;

d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

e) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;

f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;

b) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Art. 18.

(Modifiche alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «, qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca,».

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.