• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/12267 (5-12267)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12267presentato daMARZANA Mariatesto diLunedì 25 settembre 2017, seduta n. 857

   MARZANA, LUIGI GALLO, DI BENEDETTO, D'UVA, CHIMIENTI, SIMONE VALENTE, VACCA e BRESCIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   i bandi del concorso scuola 2016 (DD.DD.GG. 105, 106, 107) all'articolo 9, comma 1, prevedono che ai fini della formazione delle graduatorie di merito «La commissione giudicatrice, (...) procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10 per cento ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g), della Legge»;

   più precisamente, non è stato riconosciuto il diritto di tutti i candidati che hanno superato con successo le varie prove concorsuali a vedersi inseriti nelle graduatorie di merito, pur se in posizione immediatamente utile per essere dichiarati vincitori del concorso;

   di conseguenza, diverse migliaia di candidati che hanno superato tutte le prove previste per le rispettive classi di concorso, stante lo sbarramento del 10 per cento non hanno alcuna possibilità di partecipare alle immissioni in ruolo per i posti eventualmente disponibili;

   detto sbarramento appare agli interroganti illegittimo considerato che le modalità di assunzione del personale docente avvengono secondo quanto disposto dall'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ovvero mediante l'assegnazione del 50 per cento dei posti ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito e del restante 50 per cento dei posti ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (Gae);

   eppure il Consiglio di Stato, nella sentenza n.14/2011, poi seguita dal decreto ministeriale n. 356 del 2014, ha affermato espressamente che «l'idoneo può considerarsi anch'egli un vincitore potenziale del concorso, quindi è “meritevole” di essere inserito in GM» e se non viene assunto immediatamente è solo per la limitatezza dei posti messi a bando, non per la sua incapacità a ricoprire il posto;

   nel settore della docenza scolastica, si ricorda che, nel concorso indetto con DDG n. 82 del 2012, il Ministero è intervenuto con decreto del 23 maggio 2014, n. 356, riconoscenti il diritto all'assunzione a tempo indeterminato in favore dei docenti «idonei» del concorso del 2012;

   tra l'altro, il principio dello scorrimento delle graduatorie di merito viene enunciato a chiare lettere anche nel «decreto D'Alia», convertito dalla legge n. 125 del 2013, che all'articolo 4, dispone come non si possano indire nuove procedure concorsuali se non vengano prima assorbiti gli idonei delle tornate concorsuali precedenti e obbliga le amministrazioni pubbliche a procedere alla loro assunzione, ove intendano coprire nuovi posti in organico nel triennio di vigenza della graduatoria concorsuale;

   è stato fatto un parziale passo avanti con il decreto legislativo n. 59 del 2017 e la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 giugno 2017, n. 26145, che hanno sanato l'illegittimità del tetto del 10 per cento degli idonei ma solo nei confronti della scuola secondaria, prevedendone il «superamento» nella misura della pubblicazione di elenchi graduati e del relativo scorrimento delle graduatorie in base ai posti disponibili;

   purtroppo, lo stesso provvedimento non è stato disposto anche per la scuola primaria e dell'infanzia palesandosi in tal modo una vera discriminazione. Oltretutto, in alcune regioni gli idonei sono stati collocati in «elenchi aggiuntivi graduati», mentre in altre, come in Sicilia, sono stati addirittura inseriti in semplici elenchi alfabetici –:

   se la Ministra interrogata intenda procedere alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali per ogni ordine e grado, complete con i nominativi, di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, includendo gli idonei oltre il 10 per cento;

   se intenda assumere iniziative per superare il tetto del 10 per cento degli idonei della scuola dell'infanzia e primaria e consentire loro di poter ricevere la proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato, in virtù del naturale «scorrimento» delle suddette graduatorie;

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per prolungare la decorrenza della validità delle suddette graduatorie di cui la legge n. 107 del 2015, che al comma 113 dell'articolo 1, ha disposto la validità triennale, sebbene per via di ritardi procedurali e ricorsi in alcuni casi le graduatorie siano state pubblicate solo nel mese di settembre 2017.
(5-12267)