Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/12280 (5-12280)
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-12280presentato daBASILIO Tatianatesto diMercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859
BASILIO, RIZZO, COZZOLINO, MICILLO, LUIGI DI MAIO, CORDA, FRUSONE e TOFALO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 15 del decreto 29 aprile 2016 del Ministero dell'interno emanato di concerto con il Ministero della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti, recante come oggetto «Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto» prevede che: «Allo scopo di definire le speciali modalità operative di impiego dei SAPR nello svolgimento dell'attività e dei servizi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un tavolo tecnico interforze e interdisciplinare per la predisposizione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di apposite linee guida. Il medesimo tavolo tecnico individua le province presso le quali effettuare, per un periodo non superiore ad un anno, la sperimentazione delle linee guida»;
non risulta agli interroganti che tale tavolo tecnico interforze ed interdisciplinare sia mai stato convocato, né che sia stato emanato il decreto del capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui al comma 3, dell'articolo 4 del suddetto decreto che avrebbe dovuto definire le speciali modalità operative di impiego dei Sistemi di aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr) per il controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale;
il decreto in questione dovrebbe essere emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3-sexies del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 che recita: «Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
il mancato avvio della sperimentazione del monitoraggio e del pattugliamento dei droni nella terra dei fuochi è sicuramente un fatto negativo che vede frustrata la volontà del legislatore che ha introdotto un'innovazione nelle politiche di contrasto ai fenomeni di criminalità ambientale –:
se il Governo non reputi di dover convocare al più presto il tavolo tecnico interforze richiamato in premessa al fine di avviare la sperimentazione prevista dal decreto-legge n. 7 del 2015 convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
(5-12280)