• Testo DDL 2920

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Atto a cui si riferisce:
S.2920 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2920
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro della salute (LORENZIN)
con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 3916)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 settembre 2017

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in euro 30.520 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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