• C. 1013-1577-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 21 giugno 2017); BRAGA Chiara, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1577 Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1013-1577-A


PROPOSTA DI LEGGE
n. 1013, d'iniziativa dei deputati
D'INCECCO, BRAGA, ALBANELLA, ARGENTIN, BIFFONI, CAPONE, CARRA, CASATI, CASTRICONE, CIMBRO, COCCIA, COSCIA, MARCO DI MAIO, FERRO, FONTANELLI, FRAGOMELI, FUSILLI, GASPARINI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, GREGORI, GULLO, IORI, MAESTRI, MAGORNO, MARANTELLI, MARIANI, MARTELLA, MOSCATT, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, RUBINATO, SBROLLINI, SENALDI, ZARDINI
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
Presentata il 21 maggio 2013
E
PROPOSTA DI LEGGE
n. 1577, d'iniziativa della deputata DORINA BIANCHI
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
Presentata il 12 settembre 2013
(Relatrice: BRAGA)

NOTA: La Commissione permanente VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 21 giugno 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1013. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1577 si veda il relativo stampato.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1013, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche»;

          rilevato che:

              il provvedimento è riconducibile alla materia di competenza legislativa concorrente «governo del territorio», nella quale la consolidata giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia (tra le molte, si vedano le sentenze n. 303/2003, n. 362/2003 e n. 196/2004);

              il provvedimento è altresì riconducibile alla materia di competenza legislativa residuale regionale «servizi sociali»: al riguardo è tuttavia utile ricordare che la Corte costituzionale ha ascritto a tale materia la disciplina dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali (sentenza n. 50/2008);

              il provvedimento è infine riconducibile alla materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute»: con la sentenza n. 339 del 2007, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma che prevede per gli edifici destinati all'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche mediante l'adozione di opere provvisionali, rilevando che essa «fissa un principio fondamentale relativo alla tutela della persona», rientrante nell'ambito materiale tutela della salute;

          considerato che:

              l'articolo 1, comma 1, prevede che – per il coordinamento e l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 – si utilizzi un regolamento governativo;

              l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie che non rientrano nella legislazione esclusiva dello Stato;

              peraltro, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, nei settori di competenza concorrente o residuale regionale nei quali sussistono «forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale» (sentenza n. 285/2005), è ammissibile un intervento del legislatore statale in applicazione del principio dell’«attrazione

in sussidiarietà» (o «chiamata in sussidiarietà»), enunciato per la prima volta nella sentenza n. 303 del 2003 (nello stesso senso, si vedano, tra le molte, le sentenze n. 163/2012, n. 76/2009, n. 88/2007, n. 214/2006 e n. 4/2004);

              a partire dalla richiamata sentenza n. 303, la Corte costituzionale ha dato un'interpretazione dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

              secondo tale interpretazione, l'allocazione delle funzioni amministrative non può non riflettersi anche sulla distribuzione delle competenze legislative: il principio di legalità di cui all'articolo 97 della Costituzione impone infatti che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge: ne consegue che l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative comporta la parallela attrazione della funzione legislativa;

              la giurisprudenza costituzionale ha peraltro fissato precisi limiti all'applicazione del principio dell’«attrazione in sussidiarietà»: l'intervento del legislatore statale deve essere proporzionato, non irragionevole e deve operare nel rispetto del principio di leale collaborazione (sentenze n. 6/2004, n. 383/2005, n. 248/2006 e n. 88/2009);

              per quanto riguarda il contenuto specifico del provvedimento in esame, l'articolo 1, comma 1, prevede che l'emanazione del regolamento governativo volto al coordinamento e all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche già contenute in atti statali di rango regolamentare avvenga previo parere della Conferenza unificata;

              nella sentenza n. 285/2005 (riferita al settore cinematografico), la Corte costituzionale ha considerato rilevante, ai fini dell'applicazione della «attrazione in sussidiarietà», la preesistenza di una disciplina operante a livello nazionale: la sentenza, inoltre, con riferimento al rispetto del principio di leale collaborazione, ha ritenuto che, nei casi di attribuzione di un potere normativo di natura tecnica, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la proposta di legge recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (A.C. 1013 D'Incecco e altri);

          valutata positivamente la circostanza che il futuro regolamento da emanare per eliminare la frammentazione della normativa vigente in materia di prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche prevede, tra le sue finalità, quella di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009;

          apprezzato il fatto che la commissione permanente di studio prevista dalla proposta di legge avrà tra i suoi compiti quello di adottare le linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1013 e abb., recante Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

              la proposta di legge in esame è volta a coordinare e aggiornare, attraverso l'emanazione di un successivo regolamento, le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti

al pubblico o di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

              ciò stante, le amministrazioni interessate dovranno provvedere all'attuazione della proposta di legge in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

              al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri appare comunque necessario inserire nel testo del provvedimento una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento medesimo,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

      «Art. 1-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato il nuovo testo delle proposte di legge recanti «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (nuovo testo C. 1013 D'Incecco e C. 1577 Dorina Bianchi);

          premesso che:

              si evidenzia l'opportunità che il coordinamento e l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, nonché l'elaborazione delle proposte di modifica e aggiornamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 1, tengano conto della disciplina già emanata a livello regionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1013 D'Incecco, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche»;

          valutati favorevolmente le finalità e il contenuto del provvedimento in oggetto;

          reputato tuttavia opportuno che nella procedura di nomina dei componenti della predetta Commissione, attribuita dal testo in oggetto alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sia coinvolto anche il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          ritenuto altresì opportuno che il Parlamento sia informato sull'andamento dei lavori della ricostituenda Commissione permanente,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 3, di coinvolgere il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella procedura per la composizione della Commissione;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione al fine di prevedere un obbligo di informazione alle

competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1013, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

          considerato che il provvedimento afferisce alle materie di competenza concorrente «tutela della salute» e «governo del territorio», nella quale la giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni in tema di urbanistica ed edilizia, nonché alla materia dei «servizi sociali», di competenza residuale regionale;

          evidenziato che il regolamento volto a coordinare ed aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche è adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;

          preso atto che, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, il testo prevede l'espressione di un parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



TESTO
della proposta di legge n. 1013
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
(Coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche).

      1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

      1. Identico.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.

      2. Identico.

      3. La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

      3. La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento, anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche, dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.