• Testo DDL 2930

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2930 Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2930
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati D’INCECCO, BRAGA, ALBANELLA, ANTEZZA, ARGENTIN, BIFFONI, CAPONE, CARLONI, CARRA, CASATI, CASTRICONE, CIMBRO, COCCIA, COSCIA, Marco DI MAIO, FERRO, FONTANELLI, FRAGOMELI, FUSILLI, GASPARINI, GINOBLE, GIULIETTI, GOZI, GRASSI, GREGORI, GULLO, IORI, Patrizia MAESTRI, MAGORNO, MARANTELLI, MARIANI, MARTELLA, MOSCATT, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, RUBINATO, SBROLLINI, SENALDI e ZARDINI

(V. Stampato Camera n. 1013)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 ottobre 2017

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia
di abbattimento delle barriere architettoniche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto, sono coordinate e aggiornate, anche secondo le indicazioni della Commissione di cui al comma 3, le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.

3. La Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni princìpi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della medesima Convenzione, e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. I membri della Commissione di cui al presente comma sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione di cui al comma 3.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.