Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/04889 con riferimento al passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività da un ente pubblico ad un altro, secondo l'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 si...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-04889presentato daIACONO Mariatesto diLunedì 19 maggio 2014, seduta n. 231
IACONO. —
Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
con riferimento al passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività da un ente pubblico ad un altro, secondo l'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 si applica l'articolo 2112 del codice civile, con conseguente mantenimento, da parte del dipendente trasferito, dei diritti acquisiti in precedenza;
il comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha previsto: per gli enti che, tenuto conto del fabbisogno di personale programmato riferito agli anni dal 2013 al 2016, intendano assumere a tempo indeterminato attraverso procedure concorsuali, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze;
le province, in vista della loro soppressione, possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale;
il comma 9-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, ha previsto che: nei casi e per i fini e nel rispetto dei vincoli del comma precedente le regioni a statuto speciale e gli enti territoriali ad esse appartenenti possono derogare ai limiti di spesa per il personale vigenti, limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato già da essi stipulati;
in materia di personale precario, il comma 4 dell'articolo 30 della legge della regione Sicilia n. 5 del 2014 ha recentemente disposto, in conformità al disposto di cui comma 9-bis del citato articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, che «In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;
al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in attuazione della legge regionale del 27 marzo 2013 n. 7, l'Assemblea della Regione siciliana, con legge regionale del 24 marzo 2014 n. 8, ha istituito i liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane, prevedendo che i nove liberi Consorzi coincidano con le Provincie Regionali, prevedendo, altresì, al comma 2, dell'articolo 11 della stessa legge citata, la soppressione degli enti che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi;
nelle more di attuazione della legge per la costituzione e l'adesione ai liberi consorzi, i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2014, hanno previsto che: «6... i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici(....) 7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali. 8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico economico già in godimento presso le Province regionali»;
ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 6 della legge regionale n. 8 del 2014, decorsi 6 mesi dal 28 marzo 2014 – data di pubblicazione e di entrata in vigore – ex articolo 15 della medesima legge regionale n. 4 del 2014 – e, dunque, entro la fine del mese di ottobre 2014, dovrà essere emanata la legge istitutiva dei liberi consorzi e delle città metropolitane;
la provincia di Agrigento, nel frattempo, dopo aver confermato n. 107 contratti di lavoro, a tempo determinato fino al 30 giugno 2015, con determinazione del commissario straordinario n. 18 del 31 gennaio 2014, ha modificato, anticipandolo al 31 dicembre 2014, il termine finale dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato, con conseguente comunicazione di singoli atti di recesso anticipato dei contratti, un tempo prorogati al 30 giugno 2015;
ad oggi l'amministrazione regionale è lontana dall'aver individuato le funzioni che dovranno trasferire ai nuovi soggetti (liberi consorzi e città metropolitane) e, dunque, – in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 31 decreto legislativo n. 165 del 2001 e 2112 del codice civile – appare giuridicamente e nei fatti impossibile il trasferimento delle predette funzioni alla data del 31 dicembre 2014;
conseguentemente, i 107 dipendenti della provincia regionale di Agrigento, alla data del 1o gennaio 2015, si troveranno in stato di disoccupazione;
a giudizio dell'interrogante risulta indispensabile, nelle more del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane istituiti con legge della regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, anche al fine di assicurare parità di trattamento a lavoratori nella medesima condizione, la concessione di una proroga dei rapporti in essere per l'anno 2015, in deroga alle vigenti disposizioni, al fine di consentire ai costituendi organi degli enti di nuova istituzione di attivare, nel rispetto dei vincoli e termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le procedure di stabilizzazione sussistendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare le funzioni, che si ripete, sono ancora da assegnare da parte del legislatore regionale –:
se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative normative, anche alla luce di quanto descritto in premessa e stante la competenza del legislatore statale nella materia ai sensi degli articoli 117, comma 2, lettera l) e 117, comma 3, della Costituzione, al fine di consentire una proroga dei rapporti in essere per l'anno 2015 in modo che i costituendi organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane, possano attivare, nei rispetto dei vincoli e termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le procedure di stabilizzazione sussistendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare le funzioni, ancora da definirsi da parte del legislatore regionale, così da salvaguardare la continuità occupazionale dei lavoratori interessati. (4-04889)