• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00356 esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00356 presentata da MARIA GRAZIA GATTI
mercoledì 4 ottobre 2017, seduta n.346

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
premesso che la proposta di regolamento in esame mira ad incrementare la diffusione delle
pensioni individuali nell'Unione, il cui mercato e il prezzo dei prodotti variano da uno Stato membro
all'altro;
valutato che il progetto dei PEPP appare particolarmente adeguato per i Paesi in cui i mercati
nazionali delle forme ad adesione individuale sono ancora poco diffusi, mentre per gli Stati membri
in cui il mercato degli schemi terzo pilastro è già sviluppato potrebbe creare criticità, ciò che
richiederebbe un'analisi più approfondita sulle conseguenze dell'adozione del progetto stesso;
considerato che quest'ultimo aspetto è particolarmente sentito in Italia, dove il legislatore ha
equiparato le forme occupazionali (fondi pensione negoziali e fondi pensione pre-esistenti) e quelle
ad adesione individuale (fondi pensione aperti, piani individuali di previdenza) per fini fiscali,
informativi, di vigilanza e di investimenti;
osservato che in alcuni Stati membri le competenze di vigilanza sui prodotti previdenziali si
concentrano in un'unica Autorità e che in Italia spetta alla COVIP l'attività di vigilanza sul prodotto
pensionistico, sia in fase di ingresso nel mercato che in fase di funzionamento, mentre restano in
capo alle autorità di vigilanza dei diversi settori (bancario, finanziario, assicurativo) le competenze
in materia di reti di distribuzione;
rilevato che la proposta in esame non chiarisce le competenze di autorità nazionali home e host, nel
caso di PEPP che raccolgano adesioni al di fuori dello Stato in cui sono stati istituiti;
considerato inoltre che, con riguardo ai criteri prudenziali in materia di assett allocation delle
risorse, la proposta di regolamento prevede essenzialmente regole di carattere qualitativo;
rilevato che è previsto che i PEPP vengano gestiti in modo tale da assicurare, nel caso della
cosiddetta "opzione di default", la protezione del capitale e una gestione prudenziale che utilizzi
adeguate tecniche di mitigazione del rischio, anche per quanto riguarda le altre opzioni di
investimento;
valutato che, al fine di assicurare la migliore tutela degli iscritti, è necessario prevedere opportuni
presidii atti a garantire una diversificazione degli investimenti, inclusi i possibili limiti quantitativi,
nonché un'esposizione al rischio che tenga conto dell'orizzonte temporale disponibile fino al
pensionamento, e conseguentemente del pericolo che, nel lungo termine, il risultato degli
investimenti non risponda alle aspettative degli iscritti;
preso atto dei rilievi della 14a Commissione;
osservato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,
si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.
A livello generale, si fa osservare che l'attuale formulazione della proposta in esame potrebbe
interferire in maniera significativa con l'assetto di vigilanza proprio dell'ordinamento italiano.
Con riferimento al trattamento fiscale per le forme previdenziali, si rileva che la differenza di
benefici fiscali - nelle varie fasi del percorso di previdenza individuale - fra la normativa italiana, che
sottopone a imposizione fiscale i rendimenti maturati in tutte le forme pensionistiche, e quella di
altri Paesi europei, considerata più favorevole per il fruitore, potrebbe creare uno svantaggio
competitivo agli operatori italiani. Sarebbe pertanto necessario un coordinamento tra i diversi
trattamenti fiscali su tali prodotti attualmente in vigore negli Stati membri.
In merito alle competenze di vigilanza, alla luce delle diverse funzioni svolte dall'organo di vigilanza
europea (EIOPA) e quello della vigilanza in Italia (COVIP), si suggerisce di prevedere che il tipo di
rapporto fra i due organi di vigilanza sia più cogente, con una partecipazione attiva delle autorità
nazionali nelle diverse fasi della vita dei PEPP. Si propone altresì di demandare a ciascuno Stato
membro la facoltà di procedere alla nomina di una specifica autorità responsabile della vigilanza sul
prodotto.
In merito alla fornitura del servizio di trasferimento (articolo 45), si suggerisce di specificare che il
servizio viene previsto anche nel caso di trasferimento da PEPP a fondi pensione ordinari.
Con riferimento al periodo di permanenza minimo previsto per PEPP e fondi pensione, sarebbe
opportuno allineare le diverse previsioni, di 5 e 2 anni, prima di poter trasferire la propria posizione
individuale, riducendo così l'incidenza dei costi applicati all'atto del trasferimento.
Sugli obblighi informativi, si fa notare che esiste una differenza sostanziale fra il sistema
informativo italiano previsto dalla COVIP - molto dettagliato e che prevede per tutti gli ambiti
previdenziali una nota informativa, un indicatore sintetico dei costi e un progetto esemplificativo - e
quello previsto per i PEPP, in particolare per l'opzione di default, che, per esigenze di
semplificazione, non prevede particolari tutele informative. Al fine di colmare tale lacuna, si
potrebbe prevedere la diffusione di materiale informativo meno dettagliato ma comunque
soddisfacente rispetto alle esigenze degli utenti.
In merito alle regole di investimento e sulla fase di accumulo, si sottolinea che sia i PEPP sia i
prodotti italiani partono dal principio della "persona prudente", aspetto che comunque non è
rispettato nell'articolo 33 (Regole di investimento) della proposta di regolamento. Anche su questo
aspetto sarebbe opportuno un tentativo di omogeneizzazione in termini di principi, obiettivi e regole
di comportamento anche sulla gestione finanziaria.
Con riferimento alla locuzione contenuta nella proposta di "Autorità di vigilanza nazionale"
(competent Authority), si suggerisce di utilizzare l'espressione "competent Authorities" e di chiarire
la ripartizione di competenze tra autorità del paese di origine del PEPP (home) e quella del paese di
raccolta delle adesioni (host).
Infine, si raccomanda che la normativa europea garantisca un contenuto più puntuale ai principi e
ai criteri di investimento contenuti nella proposta di Regolamento.
(7-00356)
GATTI