• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02681/029/ ... in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" premesso che: È noto che la legge fallimentare in...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2681/29/02 presentato da GIORGIO PAGLIARI
mercoledì 4 ottobre 2017, seduta n. 421

La Commissione,
in sede di esame del disegno di legge
"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"
premesso che:
È noto che la legge fallimentare in approvazione definisce l'insolvenza quale incapacità di regolare soddisfazione delle obbligazioni; i sintomi sono gli inadempimenti e genericamente altri fatti esteriori.
La stessa proposta di legge fa riferimento alla crisi, ma né la definisce, né indica manifestazioni che la possano rivelare. Il disegno di legge abbozza, infatti, un concetto di crisi quale "probabilità di futura insolvenza" e incarica il Governo di formulare una definizione puntuale sulla base delle elaborazioni della scienza aziendalistica
La stessa proposta di legge prevede, altresì, procedure di allerta per l'emersione anticipata della crisi che richiedono adeguate tecniche di diagnosi. Per queste ultime la norma fa riferimento a quattro indici di bilancio e a un periodo di sei mesi da quando questi assumono dati valori significativi.
Gli strumenti a disposizione nella letteratura aziendale, utili per una definizione giuridica di crisi, sono svariati. La teoria del ciclo di vita dell'impresa colloca lo stato di crisi in fase successiva alla maturità e al declino e antecedente rispetto all'insolvenza. Il principio di economicità, letto in negativo, propone l'impresa che perde la prospettiva della generazione del valore e della durabilità quando siano persi gli equilibri negli aspetti reddituale, patrimoniale e monetario della gestione. Il disequilibrio monetario, in particolare, può essere considerato nella fase precedente alla cessazione dei pagamenti, quando cioè il soggetto economico sospende per carenza di liquidità decisioni di spese opportune per la generazione del valore.
Circa gli strumenti di diagnosi la letteratura aziendale è concorde nel ritenere che non vi siano indicatori che, da soli, siano in grado di segnalare con certezza la prossima insolvenza.
Nella definizione sarebbe opportuno ricorrere a principi più ampi, quali, ad esempio, gli strutturali squilibri reddituali, tra fabbisogni finanziari e fonti di copertura, tra attività a breve e passività correnti.
Impegna il Governo a valutare:
Nell'ambito dell'attività legislativa delegata, l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina.
(0/2681/29/2)
PAGLIARI