• C. 4620-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 4 ottobre 2017); TANCREDI Paolo, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.4620 [Legge di delegazione europea 2016] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016


Frontespizio Pareri Relazioni Commissioni
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4620-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 agosto 2017 (v. stampato Senato n. 2834)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro dell'interno
(MINNITI)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
e con il ministro per gli affari regionali
(COSTA)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 agosto 2017
(Relatore per la maggioranza: TANCREDI)

NOTA: Il presente stampato contiene le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti e i pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 4620. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in data 4 ottobre 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 4620.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4620 e rilevato che:

      sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

          il disegno di legge, che si compone di 15 articoli e di 1 allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

      sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          un principio e criterio direttivo è formulato con espressioni che fanno riferimento a una mera eventualità, ossia a una opzione alternativa selezionabile dal Governo delegato: l'articolo 5, comma 1, infatti, nell'enucleare i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, alla lettera p), affida al Governo il compito di «valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (...), la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (...) nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f)». In un altro caso, l'eventualità si riferisce all'attribuzione di funzioni e di potestà normative: si tratta dell'articolo 13, comma 3, lettera d), che delega il Governo a prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679. In relazione alle anzidette fattispecie, si segnala che, in un obiter dictum, la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

          sempre con riferimento alla formulazione delle norme di delega, in quattro casi (si tratta degli articoli 3, comma 3, lettera b); 4, comma 3, lettera c); 6, comma 3, lettera b); 7, comma 3, lettera b)), il provvedimento, riferendosi a materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate o disciplinabili mediante regolamenti, demanda al Governo la possibilità di salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative o di adeguamento della normativa nazionale mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; nel caso dell'articolo 7, comma 3, lettera b), a tale previsione se ne affianca una ulteriore altra, contenuta al comma 4, nella quale opportunamente si dispone con carattere precettivo che il Governo adotti regolamenti ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di

sopprimere la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b) e di riformulare gli articoli 3, 4 e 6 in termini di autorizzazione al Governo all'adozione di regolamenti, sul modello dell'articolo 7;

          l'articolo 2, nel delegare il Governo a definire la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, si limita a riprodurre l'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, fissando un termine per l'esercizio della delega stessa. Il citato articolo 33, identicamente ripreso nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, fa peraltro «salve le norme penali vigenti», non consentendo così al Governo di intervenire sulle eventuali vigenti sanzioni penali che debbano essere riviste alla luce della nuova legislazione europea;

      sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

          il disegno di legge contempla alcune disposizioni (articoli 3, comma 3, lettera a); 4, comma 3, lettera a); 6, comma 3, lettera a); 7, comma 3, lettera a)) recanti il criterio direttivo volto all'abrogazione espressa della disciplina incompatibile con gli emanandi decreti legislativi di recepimento degli atti comunitari, le quali, pur denotando una identica portata normativa, sono formulate in termini variegati («abrogazione espressa delle disposizioni superate»; «abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue»; «abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni»; «abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni»). Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di assicurare l'uniformità terminologica. Peraltro, nell'ambito dell'articolo 6, comma 3, al citato criterio direttivo contenuto nella lettera a) si affianca quello più esaustivo della lettera g), volto alla «abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1»;

          l'articolo 14 comma 1, lettera b), ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, delega il Governo ad «emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto». Esso reca in tal modo una formulazione che non consente di evincere con certezza se l'attività di definizione delle suddette linee guida debba trovare realizzazione nel contesto del decreto delegato o in un successivo atto, dalla dubbia portata normativa;

          inoltre, in ciascuno degli articoli 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 il disegno di legge reca disposizioni contenenti una clausola di invarianza finanziaria. In particolare: l'articolo 1, comma 3, contiene una previsione generale relativa alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti; altri articoli (6, comma 4; 8, comma 4; 9, comma 4; 10, comma 5; 11, comma 2; 12, comma 2 e 14, comma 4) contengono una clausola di invarianza finanziaria sostanzialmente identica, formulata – con qualche variante – nei seguenti termini: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; l'articolo 13, comma 4, contiene una clausola analoga ma formulata in termini più concisi; all'articolo 15, comma 2, è riportato soltanto il primo periodo della citata clausola di invarianza. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di effettuare un coordinamento tra le diverse disposizioni;

          infine, il disegno di legge presentato al Senato risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Nella prima è stato evidenziato che «l'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione». La seconda è stata redatta esclusivamente in riferimento agli articoli recanti deleghe legislative la cui attuazione può produrre impatti significativi su imprese e cittadini;

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          per quanto detto in premessa, agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 3, si specifichino i princìpi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 2 si valuti l'opportunità di sopprimere l'inciso «fatte salve le norme penali vigenti» e, conseguentemente, il richiamo all'articolo 33 della legge n. 234 del 2012;

          secondo quanto evidenziato in premessa, si valuti l'opportunità di sopprimere la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), e di riformulare gli articoli 3, 4 e 6 in termini di autorizzazione al Governo all'adozione di regolamenti, sul modello dell'articolo 7;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          per quanto detto in premessa, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire la formulazione, contenuta all'articolo 14, comma 1, lettera b), concernente l'emanazione di linee guida in tema di non applicabilità del principio di accessibilità;

          si valuti l'opportunità di effettuare un coordinamento tra le diverse disposizioni recanti clausole di invarianza finanziaria.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      La I Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

          evidenziato, quanto ai profili di competenza della I Commissione, l'articolo 12, che reca specifici princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, direttiva recata dall'allegato A, n. 6,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4620 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

          apprezzate le finalità del provvedimento in oggetto;

          condivisa, in particolare, l'esigenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) n. 2016/679, entrambi del 27 aprile 2016 e relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

          condivisa altresì l'esigenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,

accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento della direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017;

          apprezzato l'inserimento di norme che, all'articolo 3, recano delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, del 16 dicembre 2015, in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

          preso, altresì, atto delle disposizioni che recano delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee in materia ambientale, di prevenzione dei reati di terrorismo e sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca e volontariato;

          espresso apprezzamento per la progressiva diminuzione dei procedimenti di infrazione a carico del nostro Paese, sia per quanto riguarda le violazioni del diritto dell'Unione europea, sia per il mancato recepimento di direttive,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

      La IV Commissione,

          esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee

e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017» (C. 4620 Governo);

          considerato che le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea recate dal provvedimento toccano in modo solo indiretto gli ambiti di competenza della Commissione difesa,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo);

          per quanto riguarda i profili di merito,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

          sul complesso del disegno di legge;

      per quanto riguarda i profili finanziari,

          preso atto della relazione tecnica aggiornata e dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

              il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio;

              gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, derivanti dall'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, e dall'articolo 7, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, potranno essere posti a carico dei soggetti che saranno sottoposti alle citate attività, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

              all'attuazione dell'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione

(PNR), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola d'invarianza finanziaria, giacché gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei sono già comprensivi degli oneri conseguenti alla trattazione dei dati relativi ai voli intra-UE;

              le disposizioni di cui all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679, senza prevedere nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate;

              le disposizioni contenute nell'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, volte a semplificare la disciplina vigente in materia, rendendola nel contempo più coerente all'evoluzione tecnologica, non introducono nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni e non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

          evidenziato come il provvedimento investa alcuni profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

          considerata l'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento, al fine di garantire una tempestiva e adeguata attuazione degli atti normativi comunitari ivi contemplati, alcuni dei quali devono essere recepiti in tempi piuttosto ravvicinati;

          segnalato in particolare come l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, rechi la delega per l'attuazione della direttiva

2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa), stabilendo in tale contesto una serie molto articolata e puntuale di princìpi e criteri direttivi specifici, volti in particolare: ad assicurare il coordinamento con la normativa europea della disciplina vigente in ambito assicurativo e finanziario; a garantire il coordinamento tra le autorità competenti, costituiti dall'IVASS e dalla CONSOB; ad attribuire loro poteri di monitoraggio, di vigilanza, di indagine e sanzionatori; a rafforzare l'informativa alla clientela, a introdurre procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie; a modificare e rafforzare, con riguardo alle imprese di assicurazione e ai distributori assicurativi e riassicurativi, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie;

          evidenziato come l'articolo 8, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 (cosiddetto regolamento MAR), relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/ CE e 2004/72/CE, definendo a tal fine una serie di princìpi e criteri direttivi specifici i quali sottolineano, in particolare, la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, la tutela della stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati finanziari;

          rilevato come l'articolo 9 conferisca una delega al Governo per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, definendo alcuni princìpi e criteri direttivi specifici i quali prevedono, in particolare, di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché di assicurare l'integrità dei mercati finanziari, la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori, attribuendo in tale contesto alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti il potere di imporre sanzioni per le relative violazioni;

          segnalato come l'articolo 10 conferisca una delega al Governo per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, il quale completa le disposizioni della direttiva 2009/65/CE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA, conferendo inoltre al Governo la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 2016, il quale adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (cosiddetto regolamento CSD – Central Securities Depositories Regulation); completa l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (cosiddetto regolamento EMIR – European Market Infrastructure Regulation), sugli strumenti derivati OTC (ossia fuori dai mercati regolamentati); traspone nell'ordinamento interno le modifiche apportate alla direttiva 98/26/UE dai citati regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012;

          rilevato come tra le direttive contenute nell'Allegato A attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si annoverino, oltre alla direttiva (UE) 2016/97, oggetto della specifica norma di delega di cui all'articolo 5; la direttiva (UE) 2016/881, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; la direttiva (UE) 2016/1034, che, allo scopo di garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, ha prorogato la data di applicazione del nuovo quadro normativo relativo alla disciplina dei mercati finanziari, posticipando la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) al 3 gennaio 2018; la direttiva (UE) 2016/1065, la quale modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa avente la finalità principale di evitare l'elusione fiscale in materia; la direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive – ATAD 3), facente parte del pacchetto antielusione (Anti Tax Avoidance Package) adottato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale; la direttiva (UE) 2016/2258, la quale, nell'ambito del programma della Commissione europea contro l'evasione e l'elusione fiscali, intende rafforzare la trasparenza in materia fiscale, con particolare riferimento alle tematiche del contrasto al riciclaggio; la direttiva (UE) 2017/828, che reca una vasta serie di modifiche alla direttiva 2007/36/CE, relativamente all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          esaminato, nelle sedute del 20 e 26 settembre 2017, per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 4620 Governo, approvato dal Senato (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017),

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato),

          premesso che il disegno di legge conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, per la quale sono esplicitati specifici princìpi e criteri direttivi all'articolo 14;

          valutato positivamente che essa si propone il ravvicinamento delle misure nazionali in materia e che tra i princìpi e criteri direttivi vi è l'obbligo di assicurare un livello minimo di accessibilità dei siti web pubblici nonché l'obbligo di definire apposite linee guida nazionali volte a individuare limitate eccezioni;

          preso atto del conferimento delle deleghe per il recepimento delle direttive che attuano il «quarto pacchetto ferroviario», finalizzato a completare la definizione sia del pilastro «tecnico» che del pilastro «politico», la cui reciproca conciliazione è considerata uno degli obiettivi perseguiti dallo Stato italiano;

          segnalate altresì le deleghe riferite al settore marittimo e segnatamente la direttiva (UE) 2016/844, la direttiva (UE) 2016/1629, nonché la direttiva (UE) 2015/1794;

          considerata infine la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

          premesso che la legge di delegazione europea 2016-2017 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

          osservato positivamente che la legge di delegazione europea in esame rappresenta un progresso per il sostegno all'innovazione italiana in Europa, in particolare con le norme in materia di tutela della proprietà intellettuale e di segreto commerciale;

          richiamato, in merito, l'articolo 3, come modificato dal Senato, che reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2346 in materia di marchi d'impresa e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2425/2015 sul marchio europeo;

          ricordato altresì che la direttiva (UE) 2015/2346 e il regolamento (UE) n. 2425/2015 costituiscono il cosiddetto «pacchetto marchi», ossia l'intervento normativo del legislatore europeo per armonizzare tra loro non solo gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il «marchio dell'Unione europea», cioè il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO, European Union Intellectual Property Office) che ha effetto in tutti gli Stati membri;

          sottolineato che l'articolo 4 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo dalla legge 3 novembre 2016, n. 214;

          richiamato in proposito il parere favorevole espresso dalla X Commissione il 21 luglio 2016 sul disegno di legge C. 3867 recante ratifica ed esecuzione del predetto Accordo nelle cui premesse si sottolineava la necessità di avviare, in seguito all'esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, una riflessione sulla sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, prevista a Londra, con sedi distaccate a Parigi e Monaco, fermo restando che l'Italia può aspirare comunque a una sede regionale e ritenuto di dover tradurre tale riflessione in una richiesta;

          ricordato altresì che nello scorso mese di luglio il Governo italiano ha lanciato la candidatura ufficiale della città di Milano come nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (EMA, European Medicines Agency) che entro il 2019 dovrà lasciare l'attuale quartier generale di Londra a causa della scelta del Regno Unito di uscire dall'Unione europea e sottolineato altresì che nel corrente mese di settembre si è costituito un intergruppo parlamentare al fine di affiancare l'azione del Governo a favore della candidatura della città di Milano a nuova sede dell'EMA, rispetto alla quale una sezione del tribunale unificato dei brevetti sarebbe funzionale in una logica di distretto;

          sottolineato anche che l'articolo 15 introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, relativa alla protezione dei segreti commerciali e al contrasto agli illeciti in materia, da recepire entro il 9 giugno 2018;

          rammentato che l'articolo 6 contiene la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio; il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione; al riguardo, sottolineato che sarà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare;

          evidenziato che l'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE,

      delibera di

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4620, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, approvato dal Senato della Repubblica;

          rilevato che, tra le direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, la direttiva (UE) 2015/1794 modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi;

          osservato che tale direttiva sopprime esclusioni e deroghe contenute nella normativa a tutela dei lavoratori riferite ai lavoratori marittimi, dalle quali deriva, a giudizio delle Istituzioni dell'Unione europea, una disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori;

          preso atto che si prevede di recepire, mediante la medesima delega conferita dall'articolo 1, anche la direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) e alla vigilanza sui medesimi enti, nonché la direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari,

      delibera di

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RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato);

          rilevato che l'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica

della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali;

          preso atto che tale direttiva modifica la direttiva 2005/62/CE inserendovi un riferimento alle Linee direttrici di buone prassi per i servizi trasfusionali elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria del Consiglio d'Europa;

          apprezzata la previsione recata dalla nuova direttiva per cui, al fine di attuare le norme e le specifiche tecniche contenute nella direttiva del 2005 e nel relativo allegato, gli Stati membri debbono garantire la sussistenza di «linee direttrici di buone prassi disponibili e utilizzate da tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità»,

      delibera di

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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017;

          osservato che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare, tra le altre, la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (allegato A, n. 1), per quanto riguarda i marittimi, che ha novellato numerose direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e deroghe ammesse solo per alcune categorie di lavoratori marittimi;

          osservato, inoltre, che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare, tra le altre, la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (allegato A, n. 13) sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate, che detta un quadro giuridico comune per la protezione dei segreti commerciali, nel cui ambito applicativo rientrano anche i dati segreti relativi alle caratteristiche di prodotti agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche,

      delibera di

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge del Governo C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

          richiamato il proprio parere espresso in data 12 luglio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

          rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.);

          preso atto del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di disegno di legge, espresso lo scorso 6 aprile,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE