• C. 4666 EPUB Proposta di legge presentata il 28 settembre 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4666 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulle elezioni del 1994 e sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4666


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PASTORELLI, LOCATELLI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulle elezioni del 1994 e sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano
Presentata il 28 settembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge che si presenta s'impone alla luce delle recenti dichiarazioni rese agli organi di stampa dall'ex magistrato ed ex parlamentare Antonio Di Pietro. Più precisamente, quest'ultimo, in una trasmissione televisiva del 9 settembre 2017, ha affermato: «Ho fatto una politica sulla paura e ne ho pagato le conseguenze. (...) La paura delle manette, la paura del, diciamo così, “sono tutti criminali”, la paura che chi non la pensa come me sia un delinquente. Poi alla fine, oggi come oggi, avviandomi verso la terza età, bisogna rispettare anche le idee degli altri. (...) Ho fatto l'inchiesta Mani pulite e con l'inchiesta Mani pulite si è distrutto tutto ciò che era la cosiddetta Prima Repubblica: il male, e ce n'era tanto con la corruzione, ma anche le idee, perché sono nati i cosiddetti partiti personali».
      Tali affermazioni aprono scenari inediti circa gli effetti lato sensu «politici», diretti e indiretti, dell'inchiesta Mani pulite sul sistema politico italiano dal 1994 in poi.
      Il riferimento alla paura quale elemento caratterizzante di quella stagione politica e giudiziaria non può passare inosservato; al contrario, necessita di essere approfondito per capire in che misura i risultati elettorali di quegli anni ne sono stati influenzati.
      Ciò che l'ex magistrato lascia intendere, infatti, è che quello della «paura delle manette» fosse diventato un sistema ad uso e consumo della magistratura, uno strumento di «politica giudiziaria». Con la presente iniziativa legislativa non si vogliono di certo revocare in dubbio i fatti emersi nell'ambito di quell'inchiesta ma, lette le dichiarazioni di Di Pietro, si impone l'esigenza di fare chiarezza sul significato delle medesime, poiché l'utilizzo della «paura delle manette» per raggiungere qualsiasi obiettivo è quanto di peggio si possa fare, specie nell'ambito dell'esercizio di funzioni giurisdizionali.
      In questo senso, l'idea che l'inchiesta Mani pulite abbia distrutto non solo il male della corruzione di quel periodo, ma alcune idee (e ideali) fondativi del nostro Paese, nella sua schiettezza e onestà intellettuale, lascia sconcertati e pone una serie di sinistri interrogativi che esigono una risposta: il «fare politica sulla paura delle manette» avrebbe riguardato Di Pietro oltre che nella sua attività di magistrato anche in un momento successivo, durante la carriera in Parlamento? E perché un magistrato della Repubblica, che nell'esercizio di quelle funzioni era soggetto solo alla legge (articolo 101, secondo comma, della Costituzione) e ad essa era tenuto a rispondere, parla di politica e di consenso in relazione a quegli anni? Ancora: il sistema della «paura delle manette» ha riguardato anche altri suoi colleghi magistrati coinvolti nell'inchiesta Mani pulite? Infine: in che misura questo concetto della paura ha influito, direttamente o indirettamente, sull'intera stagione politica nota come Seconda Repubblica?
      Ciò che si propone è, dunque, di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che, in tempi brevi, esamini quelle vicende da questa differente prospettiva, evidenziandone gli elementi di natura sociologica e politica che hanno contribuito, nel giro di pochi anni, a cambiare il volto del nostro Paese.
      Si precisa, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e durata).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulle elezioni del 1994 e sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVII legislatura.
      3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso

di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 3.
(Compiti).

      1. La Commissione ha il compito di verificare gli effetti diretti e indiretti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulla campagna elettorale e sui risultati elettorali delle elezioni politiche del 1994 e, in particolare, sul calo di consenso elettorale dei principali partiti politici della cosiddetta Prima Repubblica, nonché sull'evoluzione del sistema politico italiano negli anni successivi.

Art. 4.
(Attività di indagine).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
      4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari

di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
      5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringono la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      6. Previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione può disporre, relativamente all'oggetto dell'inchiesta, una o più indagini conoscitive di cui all'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione

stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
      2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
      4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di

cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.