C. 4668 EPUB Proposta di legge presentata il 28 settembre 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4668 Istituzione di un'aliquota addizionale dell'imposta sui redditi, da applicare sulla parte variabile delle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4668 |
Per arginare tali comportamenti sono state emanate linee guida da parte del Financial Stability Board costituito dai Ministri delle finanze e dai Governatori centrali delle banche dei Paesi che appartengono al G7; da tali raccomandazioni è scaturito l'intervento normativo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che in particolare dispone per i dirigenti e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario un prelievo addizionale con aliquota del 10 per cento sui compensi variabili erogati che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione; la Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2014, n. 201, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Più in generale e al fine di responsabilizzare i vertici societari nelle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti, la presente proposta di legge dispone, all'articolo 1, comma 1, il medesimo prelievo addizionale – con aliquota del 10 per cento – sui compensi variabili erogati sotto forma di bonus o di stock options, che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza delle suddette imprese; tale prelievo addizionale è altresì applicato, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente siano stati effettuati licenziamenti individuali per motivi economici, che dunque prescindono dalla condotta del lavoratore, ma sono motivati da ragioni di riorganizzazione aziendale.
La norma, inasprendo il prelievo fiscale, rappresenta inoltre un disincentivo per le prassi retributive che possono avere l'effetto di condurre all'assunzione di rischi eccessivi di breve termine da parte del personale più rilevante di tali imprese.
La presente proposta di legge specifica, all'articolo 1, comma 2, che l'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione degli emolumenti e rimanda alle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito per quanto concerne l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso; all'articolo 1, comma 3, precisa che tali disposizioni si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
All'articolo 2, comma 1, è infine previsto che il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale sia destinato a incrementare le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. Al fine di responsabilizzare gli amministratori e i dirigenti delle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti, ai sensi della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il medesimo periodo di concessione dei sussidi e delle integrazioni, sui compensi operati sotto forma di bonus e di stock options attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza, è applicata un'aliquota addizionale del 10 per cento. L'aliquota addizionale è altresì applicata, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente
siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
2. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 si applica sull'ammontare del compenso di cui al medesimo comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
3. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei compensi di cui al medesimo comma 1 e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.
1. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dalle disposizioni di cui all'articolo
1 sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.