• C. 635 EPUB Proposta di legge presentata il 3 aprile 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.635 Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime, nonché modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 635


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, ALBANELLA, ARLOTTI, BARGERO, BONOMO, CAPODICASA, CARRA, CARRESCIA, CENNI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FABBRI, FREGOLENT, GASPARINI, GIACOBBE, GIULIETTI, GREGORI, GIUSEPPE GUERINI, LAURICELLA, LODOLINI, MADIA, MAESTRI, MAGORNO, MANFREDI, MANZI, MARZANO, MONGIELLO, MONTRONI, MORETTI, MOSCATT, GIORGIO PICCOLO, GIUDITTA PINI, ROCCHI, ROSSOMANDO, SIMONI, TULLO, VELO, VENITTELLI, ZANIN, ZAPPULLA
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime, nonché modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Presentata il 3 aprile 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Sono migliaia i giovani che, vincitori di un concorso pubblico, attendono da tempo di essere assunti. Siamo di fronte, infatti, a una nuova categoria di «disoccupati», vale a dire giovani che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, si trovano oggi senza poter accedere al posto per il quale hanno studiato e sostenuto sacrifici anche economici. Una volta superate le prove, infatti, e pubblicata la graduatoria definitiva, l'immissione nel posto di lavoro che spetta loro viene continuamente rimandata, anche per anni, al punto di poter dire che si è creata una nuova categoria di disoccupati, i cosiddetti «vincitori di concorsi pubblici non assunti».
      Tale categoria riguarda tutti i comparti della pubblica amministrazione; secondo le notizie diffuse dal Comitato vincitori non assunti della pubblica amministrazione, attraverso l'omonimo sito internet, sarebbero circa 70.000 i cittadini vincitori ovvero idonei di concorsi pubblici che si trovano dopo mesi, e a volte anni, in attesa di assunzione; nelle condizioni descritte si trovano in particolare 319 vincitori e idonei di un concorso bandito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel 2007 e 404 vincitori di concorso dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che da anni attendono il decreto di assunzione.
      La situazione è sicuramente resa difficile dal continuo blocco del turn over nella pubblica amministrazione, che i Governi della scorsa legislatura hanno portato o mantenuto con pervicacia.
      La legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) ha, infatti, deciso il blocco delle assunzioni fino al 2013.
      Un trend iniziato dal 2008, quando con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è intervenuti sulle precedenti disposizioni emanate dal Governo di centro-sinistra. L'articolo 66, infatti, ha disposto una serie di misure al fine di contenere il turn over nelle pubbliche amministrazioni che sono state ulteriormente prorogate con i decreti-legge susseguitisi negli anni.
      In particolare l'articolo in oggetto prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di contenere le assunzioni dimezzando le percentuali previste dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – l'ultima legge finanziaria del Governo Prodi. Tale contenimento ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio blocco, sia per le nuove assunzioni sia per quanto riguarda il turn over. L'articolo 74 dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo princìpi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche entro il 30 novembre 2008. Per le amministrazioni inadempienti si prevedeva il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
      Tali disposizioni sono state poi ulteriormente prorogate da provvedimenti successivi fino al 2013.
      Si tratta, dunque, di una nuova categoria di «disoccupati» in attesa di essere chiamati dalle amministrazioni di competenza, che hanno bandito un concorso, ne hanno espletato le prove e pubblicato le graduatorie, ma che non procedono all'assunzione, in forza di limitazioni di carattere economico-finanziario «generale» che non permettono di procedere alla naturale conclusione dell’iter concorsuale.
      Allo stato dei fatti, però, non si comprende perché la «macchina dei concorsi» non si ferma. In diverse inchieste giornalistiche è emerso che le spese per procedere all'organizzazione dei concorsi siano intorno a 3 miliardi di euro l'anno, tutti a carico delle amministrazioni che molto spesso pagano società esterne per la correzione dei compiti. In tal senso solo nel 2010 sono stati banditi oltre 7.000 concorsi che rischiano di essere svolti a vuoto o di produrre effetti molto dilatati nel tempo e parziali.
      Secondo la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), sulla base di una stima delle graduatorie dal 2000 ad oggi, vi sarebbero 100.000 persone tra vincitori e idonei a concorsi banditi negli ultimi dieci anni che attendono di essere chiamati in servizio. Sono tante le amministrazioni interessate: Istituto nazionale per il commercio estero, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero della giustizia, INPS, INAIL, grandi comuni come Roma e Palermo, nonché la regione Campania, solo per citare le principali.
      La presente proposta di legge intende intervenire in maniera chiara proprio sulla questione dei vincitori di concorso non assunti ed è il frutto del proficuo confronto che si è tenuto nella scorsa legislatura presso la XI Commissione della Camera dei deputati, che ha condotto all'approvazione in Commissione di un testo unificato (n. 4116 e abb.-A) condiviso da tutte le forze parlamentari.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Per il triennio 2013-2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2

marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.
      2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2013-2015, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2013-2014, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2015, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai princìpi di cui al comma 1 e al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.
      3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, per quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.
      5. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.
      6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.
      7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione per ogni singolo candidato in misura non superiore a 10 euro.
      8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
      9. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque

anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Il corso-concorso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo dell'Unione europea o internazionale, secondo modalità determinate dal regolamento di cui al comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai partecipanti al corso-concorso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

      10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.