• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18066 (4-18066)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18066presentato daMOLTENI Nicolatesto diVenerdì 6 ottobre 2017, seduta n. 865

   MOLTENI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante prende atto della comunicazione del Ministero della giustizia, del 18 agosto 2017, prot. 0035462, in riferimento ai contributi da versare agli enti pubblici che sino al 2015 sono stati sede di uffici giudiziari che con particolare riferimento al comune di Cantù ammontano 874.463,80 euro e verrebbero riconosciuti solo per il 10.23 per cento (89.449,07) e pertanto rimarrebbero a carico del comune ben 785.014,73 euro;

   nella comunicazione citata emerge, tra l'altro, che la somma verrà corrisposta in rate trentennali a partire dal 2017 con termine 2046;

   la vicenda dei rimborsi delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari, come nel caso del comune di Cantù, è stata regolata da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017), e dalla relativa nota del Ministero della giustizia in intestazione del 10 agosto 2017 prot. 151185.U, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato; la disciplina prevede che si subordini il riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite dalla tabella allegata a detto decreto in parola (e comunque a parziale copertura pari al 70 per cento delle spese sostenute), alla presentazione da parte dell'amministrazione comunale di un formale atto di rinuncia alle azioni pendenti, nonché eventualmente a porre in esecuzione titoli esecutivi di pagamento ovvero formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti;

   la nota del Ministero della giustizia (10 agosto 2017 prot. 151185.U) invita a presentare la documentazione per ottenere il rimborso entro e non oltre il 30 settembre 2017, termine ultimativo e «perentorio» non previsto né dalla norma primaria (commi 433, 438 e 439, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) né dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola, e pertanto non può che esser inteso, secondo l'interrogante, come termine arbitrario e privo di ogni pregio giuridico;

   di recente si è espresso il Tar del Lazio con ordinanza n. 7687/2017 del 14 settembre 2017, dal quale emerge che su un ricorso presentato dal comune di Ascoli Piceno riguardante il merito della questione (adeguatezza dei rimborsi riconosciuti e congruità della rateizzazione trentennale), l'istanza cautelare è stata accolta dal giudice di legittimità in relazione al fatto che la disposizione appare lesiva del diritto di difesa;

   il Tar del Lazio appare confermare, con l'accoglimento dell'istanza cautelare, che il percorso delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che condiziona l'erogazione dei fondi a parziale ristoro delle spese per gli uffici giudiziari all'abbandono di qualsiasi pretesa di maggior ristoro perseguibile per via giurisdizionale, in considerazione di un principio di carattere generale – il diritto di difesa – e non sulla base di considerazioni specifiche circa la procedura da seguire, è illegittimo. La stessa nota citata del Ministero viene pertanto delegittimata, travolgendo così qualsiasi termine perentorio (30 settembre 2017) che impedisca la successiva acquisizione delle somme riconosciute –:

   se il Ministro interrogato intenda procedere alla refusione totale delle spese sostenute fino al 2015 dai comuni sede di uffici giudiziari, e nello specifico al comune di Cantù, nonché assumere iniziative per provvedere, per quanto di competenza, a rimodulare la rateizzazione del rimborso affinché la stessa sia contenuta e comunque non superiore a 5 anni; se intenda inoltre assumere iniziative che recepiscano quanto stabilito dal Tar Lazio con l'ordinanza n. 7687/2017 del 14 settembre 2017, quindi andando ad eliminare in modo espresso ogni indicazione che si riferisca ad un termine perentorio o comunque «ultimativo», come quello del 30 settembre 2017, ai fini della presentazione da parte dei comuni della documentazione per ottenere il rimborso.
(4-18066)