• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18060 (4-18060)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18060presentato daPASTORELLI Orestetesto diVenerdì 6 ottobre 2017, seduta n. 865

   PASTORELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il trattamento di fine rapporto, Tfr o liquidazione, è una vera e propria porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro: erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque e ne sia la ragione;

   negli anni esso ha subito diverse modifiche: la legge finanziaria 2007 ha istituito il fondo per l'erogazione del Tfr ai lavoratori privati, gestito dall'Inps; sono stati assoggettati al regime di cui alla legge n. 297 del 1982 — in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 dicembre 1999 i dipendenti pubblici in servizio al 30 maggio 2000: gli altri restano assoggettati al vecchio regime di trattamento di fine servizio (TFS). Nel pubblico impiego i dipendenti non hanno il diritto all'anticipo del Tfr né del Tfs;

   L'articolo 1, commi 484 e 485, della legge del 2013 n. 147 ha normato il procedimento per il pagamento rateale del Tfs e del Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1o gennaio 2014, innalzando a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni dovute. Normalmente vengono corrisposti in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare pari o inferiore a 100.000 euro; in tre importi annuali se l'ammontare è uguale o superiore a 100.000 euro;

   in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve: la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

   la prestazione non può essere liquidata prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per: a) raggiungimento limite di età; b) cessazione dal servizio per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato; c) cessazione dal servizio per risoluzione unilaterale;

   la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi, quando questa è avvenuta per cause diverse;

   naturalmente, sono previsti numerose deroghe che rendono di difficile comprensione, soprattutto per i lavoratori, i tempi e le modalità di applicazione dalla normativa vigente. Tant'è che sono numerosissimi i casi di ricorso verso gli enti erogatori del Tfr e Tfs avverso i tempi e le modalità per avere la liquidazione del maturato diritto. Non ultimo il caso di un ex dipendente della provincia di Rieti, che a seguito di pensionamento in base alle norme della legge n. 135 del 2012 (spending review) in data 1o agosto 2015 potrà avere la liquidazione, secondo la comunicazione Inps, non prima del 23 maggio 2019: non prima di 47 mesi dal collocamento in quiescenza ovvero a maturazione dei requisiti ex legge n. 214, nonostante la richiesta fatta dall'interessato all'Inps in data 4 agosto 2017 n. 1-3937340693. Ciò è riconducibile, a livello nazionale, ad una ampia casistica relativa ai dipendenti delle amministrazioni provinciali collocati unilateralmente in pensione con i requisiti previgenti alla normativa «Fornero/Monti» in applicazione della circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 4 2014. È evidente la discrasia di applicazione di norme da una parte al collocamento in pensione in base al previgente regime, mentre vincolano i tempi di erogazione del Tfs alla maturazione differita dei requisiti qualora i soggetti interessati fossero rimasti in servizio –:

   se il Ministro interrogato, anche alla luce di quanto espresso in premessa, non ritenga di dover effettuare un monitoraggio presso gli enti erogatori del Tfr e Tfs, affinché vengano rispettate le norme vigenti in materia e, se necessario, valutare l'opportunità di assumere iniziative per una modifica normativa al fine di rimuovere la palese disparità di trattamento.
(4-18060)