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Atto a cui si riferisce:
C.267 Divieto della propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo e norme per la prevenzione e la cura della ludopatia


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 267


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FUCCI
Divieto della propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo e norme per la prevenzione della ludopatia
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il gioco d'azzardo, negli ultimi anni, ha avuto in Italia un incremento sorprendente. Siamo il Paese che detiene il primato per la maggior cifra giocata ai tavoli da gioco: una media di circa 2.000 euro a persona. È dunque comprensibile come si siano moltiplicate le occasioni di gioco e come si cerchi di «reclutare» più giocatori possibile attraverso campagne pubblicitarie sempre più allettanti. Il problema che preoccupa il legislatore è la ludopatia, cioè la patologia derivante dalla dipendenza dal gioco d'azzardo e che nella maggior parte dei casi porta il giocatore e la sua famiglia alla rovina socioeconomica. Il gioco legale conta circa 31 milioni di persone di cui, secondo il Censis, almeno 100.000 sono colpite da ludopatia grave e, secondo il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), circa 3 milioni sono ad alto rischio. La tendenza della società civile e politica è quella di riconoscere, giustamente, la ludopatia come patologia da inserire nei livelli essenziali di assistenza: questo inevitabilmente metterà in moto il meccanismo assistenziale a tutti i livelli che darà origine a una spesa socio-sanitaria più alta.
      La presente proposta di legge, se approvata, introdurrebbe nella legislazione italiana poche ma chiare norme per prevenire la ludopatia e, soprattutto, far conoscere agli italiani un tema dai forti risvolti socio-economici del quale si comincia finalmente a dibattere solo ora con colpevole ritardo.
      È oggi in vigore il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 che, all'articolo 5 prevede l'inserimento delle cure per la ludopatia, proprio alla luce della sua forte incidenza sulla vita di chi ne è colpito a più livelli, tra le prestazioni di base erogate gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale.
      Riguardo all'articolato della presente proposta di legge: l'articolo 1 prevede un sistema di etichettatura e cartelli informativi sui rischi del gioco compulsivo da inserire nei tagliandi delle lotterie; l'articolo 2 prevede il divieto di pubblicità per i giochi d'azzardo; l'articolo 3 prevede, anche finanziandole tramite i proventi delle sanzioni per chi violi i nuovi obblighi informativi, iniziative di informazione e soprattutto di educazione da realizzare nelle scuole; l'articolo 4, infine, reca le disposizioni per la copertura finanziaria.
      Onorevoli colleghi, lo spirito della presente proposta di legge non è quello di demonizzare a priori un intero settore, qual è quello dei giochi, che oggettivamente ha molta importanza nel nostro Paese sia per le sue ricadute occupazionali che per i generosi proventi fiscali garantiti all'erario. Bisogna però prendere atto che in Italia, come dimostrano le statistiche, stanno crescendo situazioni di rischio nelle quali una sana e normale passione per scommesse e giochi viene sostituita da forme realmente patologiche di dipendenza dal gioco d'azzardo, a seguito delle quali intere famiglie possono risultare letteralmente rovinate. È rispetto a queste situazioni, certamente estreme ma ormai meno infrequenti di quanto si possa pensare, che intende intervenire la presente proposta di legge della quale si auspica, quindi, una sollecita approvazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie e obbligo di esposizione di cartelli informativi).

      1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in accordo con il Ministero della salute, avvalendosi di un'apposita commissione di esperti istituita presso la stessa Agenzia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce il contenuto dei messaggi che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tagliandi delle lotterie posti in vendita devono riportare in lingua italiana, su entrambi i lati, ben visibili, indelebili, inamovibili e non occultabili, recanti informazioni ai consumatori sui rischi del gioco d'azzardo.
      2. I messaggi di cui al comma 1 sono altresì riprodotti, con adeguata proporzione dei caratteri grafici, su appositi cartelli da esporre in modo ben visibile nelle sale con regolare concessione al gioco d'azzardo situate nel territorio nazionale.
      3. I messaggi di cui al comma 1 sono, inoltre, pubblicati nei siti telematici autorizzati al gioco d'azzardo.

Art. 2.
(Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo).

      1. La propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo è vietata nel territorio nazionale.
      2. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
      3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 del presente articolo, compresi quelli derivanti dal pagamento

in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono devoluti a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento delle campagne di informazione e di educazione di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 3.
(Campagna di informazione e di educazione al gioco).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni scientifiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone campagne di informazione nei mezzi di comunicazione e campagne di educazione sul gioco e sulle scommesse da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.