• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18033 (4-18033)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18033presentato daCAUSIN Andreatesto diVenerdì 6 ottobre 2017, seduta n. 865

   CAUSIN. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   è stata definita, dal Ministero della salute, influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 quella che, nel corso di quest'anno, ha colpito alcune regioni del nord Italia, in particolare il Veneto dove si contano già oltre 40 aziende interessate sia da focolai che da abbattimenti preventivi che hanno comportato l'eliminazione di oltre 300 mila capi, in particolar modo nella Bassa Veronese, nella Bassa Padovana (l'ultimo episodio dell'11 settembre 2017 quando un focolaio è stato riscontrato in un allevamento di oche e anatre), nel Polesine, e nel Veneziano;

   con il provvedimento dirigenziale del 20 settembre 2017, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria, sono state prorogate le disposizioni già assunte in precedenza a conferma che l'emergenza è ancora attuale;

   per l'abbattimento e la distruzione dei capi presenti in allevamento, i cosiddetti danni diretti, la legge n. 218 del 1988 prevede un rimborso pari al valore di mercato dei capi abbattuti: è riconosciuta una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato degli animali e all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione «di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati»;

   tuttavia, come osserva Confagricoltura Veneto, gli indennizzi per i capi abbattuti non bastano a coprire i danni indiretti subiti dagli allevatori a causa del conseguente fermo obbligatorio e dei divieti di movimentazione e di accasamento. In tal senso, la normativa è chiara: rilevato un focolaio, si deve procedere con l'abbattimento di tutti gli animali e la creazione di una zona di protezione, di 3 chilometri di diametro dal focolaio, ed una zona di sorveglianza di diametro di 10 chilometri dal focolaio. In queste zone, oltre ad essere vietato il cosiddetto «accasamento», cioè la reintroduzione di animali in allevamento, sono previsti limiti diversificati alla movimentazione degli animali, anche a fini della macellazione;

   ecco perché si parla di danni indiretti: oltre al danno diretto e immediato dovuto all'abbattimento e alla distruzione degli animali – prosegue Confagricoltura Veneto – gli agricoltori si trovano a subire i danni «indiretti», cioè quelli da mancati redditi e alla mancata possibilità di allevare gli animali;

   in tal caso, opera il decreto ministeriale che, in attuazione del regolamento (UE) 1071 del 2014, riguarda i cosiddetti danni indiretti: cioè le domande di aiuto relative alle misure eccezionali a sostegno del settore avicolo per le quali l'Unione europea partecipa nella misura del 50 per cento al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia;

   il 20 settembre 2017 si è riunito il tavolo avicolo interregionale cui hanno partecipato le regioni interessate all'epidemia (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia), le associazioni dei produttori e il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per un confronto sulle misure di sostegno da inoltrare all'Unione europea. Questo fa capire che le misure di ristoro per l'intero comparto saranno lente ad arrivare, perché il procedimento di riconoscimento dei danni richiede l'attivazione di una serie di procedure normative sia nazionali che sovranazionali –:

   quali iniziative urgenti, al di là delle richieste da avviare in sede europea, i Ministri interrogati abbiano intenzione di porre in essere per una corresponsione in tempi brevi degli indennizzi relativi sia ai danni diretti che a quelli indiretti;

   di quali notizie disponga il Governo in merito alla mancata utilizzazione del vaccino nel caso specifico di quest'ultima epidemia.
(4-18033)