• Testo MOZIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.1/00844 premesso che: la direttiva 2006/123/CE, nota come "direttiva Bolkestein", in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010,...



Atto Senato

Mozione 1-00844 presentata da NUNZIANTE CONSIGLIO
giovedì 5 ottobre 2017, seduta n.892

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE, nota come "direttiva Bolkestein", in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare qualunque attività economica, con alcune specifiche esclusioni, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di servizi;

la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i Comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;

l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, oltre ad introdurre, al comma 1, una procedura di gara per l'assegnazione delle licenze tra i potenziali candidati, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti;

con riferimento al commercio sulle aree pubbliche, la vigente normativa, equiparando la nozione di "risorse naturali" con quella di "posteggi in aree di mercato", ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza, non sostenibile per la categoria, e per tutte le altre interessate dall'applicazione del medesimo decreto legislativo;

a tali criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;

il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5 dell'articolo 70, è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni, e soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della "professionalità acquisita". Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

l'intesa al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, stabilisce l'applicazione, in fase di prima attuazione, delle seguenti disposizioni transitorie: a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per 7 anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso; b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso; c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizioni di termini, convertito, con, modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 6, comma 8, ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al 31 dicembre 2018, ed ha stabilito l'obbligo per i Comuni di avviare, qualora non abbiano già provveduto, le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni, entro il 31 dicembre 2018, nel rispetto della normativa vigente;

il proliferare degli interventi legislativi ed in particolare l'adozione del decreto-legge n. 244 del 2016, hanno creato profonda incertezza per gli operatori di settore, sia rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, antecedente all'adozione del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale ha rimesso in discussione, con una forzatura, la natura delle concessioni stesse, sia in merito all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, arrecando un grave danno economico al settore in termini di riduzione di investimenti e di perdita di competitività; le problematiche che investono il commercio su aree pubbliche sono similmente riscontrabili in altri settori economici del Paese soggetti all'applicazione della direttiva e del decreto legislativo, come le concessioni demaniali marittime, che sono state oggetto di una lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane circa la loro assoggettabilità alla procedura della gara pubblica,

impegna il Governo:

1) a chiarire, con apposita iniziativa normativa, che i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di "risorse naturali" e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

2) ad assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone;

3) a promuovere tavoli di confronto con le associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche, affinché siano al meglio risolte le problematiche da questi denunciate, anche al fine di mettere ordine nella normativa di settore per quanto concerne i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio dell'attività, prevedendo, a tal fine, un periodo di proroga delle concessioni in essere almeno fino al 31 dicembre 2020;

4) ad adottare opportune iniziative normative, al fine di chiarire che sono nulle le procedure di gara avviate dalle amministrazioni comunali prima del 31 dicembre 2018, esonerandole quindi dall'obbligo di avviare le procedure di selezione pubblica entro la medesima data;

5) ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie per fare in modo che le concessioni demaniali marittime siano estromesse dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, anche alla luce del fatto che le stesse si riferiscono a "beni" e non a " servizi".

(1-00844)