• Testo MOZIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1/00841 premesso che: il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, nel dicembre 2006, la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, con lo scopo di...



Atto Senato

Mozione 1-00841 presentata da FRANCO PANIZZA
giovedì 5 ottobre 2017, seduta n.891

PANIZZA, BERGER, LANIECE, ORELLANA, FRAVEZZI, BUEMI, DE PIN, ZIN, FASIOLO, RUTA, Fausto Guilherme LONGO, ROMANO - Il Senato,

premesso che:

il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, nel dicembre 2006, la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, con lo scopo di facilitare la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo;

secondo tale direttiva comunitaria, alla quale l'Italia ha dato attuazione con decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, che ha esteso l'applicazione anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche, per l'assegnazione delle concessioni in scadenza che interessano i posteggi di mercati e fiere presenti sul suolo pubblico nazionale è necessario procedere attraverso un bando ad evidenza pubblica;

in questo modo, l'Italia è diventata l'unico Paese nell'Unione, insieme alla Spagna, ad aver applicato la direttiva Bolkestein al commercio ambulante;

considerato che:

il recepimento della direttiva nell'ambito dei mercati ambulanti comporta, tra l'altro, l'apertura del settore a nuove imprese straniere e multinazionali, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59. Tali disposizioni destano una forte preoccupazione da parte dei venditori ambulanti che, oltre a temere gravi danni per l'occupazione, temono per l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali;

la Conferenza unificata fra Regioni e Province autonome ha raggiunto il 5 luglio 2012 un accordo, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo, che prevede una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i 9 e i 12 anni, durante il quale i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;

tuttavia, le misure previste, malgrado il regime transitorio approvato dalla Conferenza unificata, non tengono conto delle peculiarità di queste attività, quasi sempre imprese individuali o a dimensione familiare, che difficilmente potrebbero competere in un mercato così aperto. Inoltre, il decreto legislativo fa venire meno i requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore. Infine, questa tipologia di mercati, impiegando circa 500.000 addetti a livello nazionale, fa parte del tessuto economico delle nostre città, nonché della loro immagine turistica e tradizionale, che anche per questo necessiterebbero di maggior tutela;

tenuto conto che:

molte Regioni hanno approvato documenti volti a tutelare gli interessi dei commercianti ambulanti, quali, per esempio, la Puglia con l'approvazione della mozione 106/2016, la Regione Piemonte con una proposta di legge approvata dalla III commissione del Consiglio regionale in sede legislativa e successivamente trasmessa al Parlamento e la Regione Liguria che chiede che l'Italia escluda il commercio ambulante dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein per tutelare le piccole imprese del settore;

alcune associazioni di categoria hanno anche osservato che l'intesa raggiunta dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 pone ulteriori difficoltà ai commercianti ambulanti che operano in comuni diversi, poiché non prevede l'utilizzo di regole omogenee per l'istituzione dei bandi, lasciando libertà di applicare criteri differenti sul territorio;

considerato inoltre che:

la direttiva europea ha inserito il settore del commercio ambulante tra i soggetti destinatari del provvedimento, accomunando le aree mercatali a risorse naturali limitate. La tipologia del sistema mercatale italiano si svolge quasi esclusivamente in mercati e fiere con posteggi mobili. Si tenga presente che, al termine di ogni mercato (poche ore), lo spazio dato in concessione ritorna a tutti gli effetti ed integralmente nella disponibilità e fruibilità pubblica. Fattispecie completamente diversa da quelle previste per le concessioni che autorizzano l'uso di cave e miniere o l'utilizzo di arenili e risorse demaniali in genere, dove l'utilizzo del territorio risulta di natura esclusiva. Risulta chiaro quanto l'avere incluso le aree mercatali in tale concetto risulti una forzatura e prova ne è che il Parlamento europeo ha invitato i Governi degli Stati membri ad escludere tale settore dall'applicazione della direttiva, proposta che è stata accolta da tutti gli Stati eccezion fatta per la Spagna (che però ha aumentato la durata delle autorizzazioni, portandole a 70 e più anni) e per l'Italia, il cui Governo non si è adoperato e speso per escludere la categoria degli operatori su area pubblica, semplicemente temendo di incorrere in infrazione;

il sistema di selezione di bando ad evidenza pubblica per la riassegnazione dei posteggi prevede l'istituzione di un bando per ogni singolo posteggio di mercato e fiera ed un carico amministrativo, economico e burocratico che di fatto non modifica lo status quo, ma avvia semplicemente un meccanismo faraonico contrario a qualsiasi elementare principio di semplificazione e di snellimento delle incombenze a carico delle imprese;

risulta che i regolamenti dei singoli mercati devono in molti casi essere rinnovati, che devono essere redatte graduatorie aggiornate per qualunque posteggio esistente, che alcuni Comuni non hanno provveduto ancora a rilasciare titoli autorizzativi (e questo anche nella Provincia di Trento, che in materia è una delle più virtuose) e che mancano ancora delibere regionali istitutive di mercati esistenti, nonché il recepimento del documento della Conferenza unificata del luglio 2012. Molte amministrazioni lamentano infatti la difficoltà oggettiva nel redigere le graduatorie a causa di varie motivazioni dovute alla ricostruzione di dati relativi ad autorizzazioni rilasciate anche più di 50 anni fa, delle quali assai difficile trovare riscontro negli archivi storici;

tenuto inoltre conto che:

anche dell'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (prot. n. 0078725 del 15 dicembre 2016), che entra nel merito sia della durata delle autorizzazioni che dei criteri di selezione;

la nota ha di fatto aumentato l'incertezza a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che avevano avviato i bandi prima della proroga delle scadenza stabilita dal decreto milleproroghe al 31 dicembre 2018, temendo ricorsi o atti successivi che invalidassero i bandi a seguito di nuovi criteri di selezione diversi da quelli adottati, sia per gli operatori, in quanto la mancanza di certezze porta gli operatori a non attuare investimenti (acquisto di rami aziendali, automezzi, attrezzature);

come ulteriore risvolto negativo, va considerato che, nella fase di approntamento del bando, molti Comuni sono intervenuti significativamente sui mercati poiché, considerando le autorizzazioni di fatto scadute, hanno adottato un'interpretazione restrittiva che, nella realtà, svilisce, riduce, cambia sede o addirittura sopprime mercati esistenti seppure consolidati da anni e magari anche con valenza turistica o di vicinato (per esempio il mercato di Rimini, o, nella realtà trentina, il Comune di Lavarone, che non intendeva cancellare il mercato estivo con apposita delibera di Giunta),

impegna il Governo ad assumere iniziative per modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha recepito la direttiva 2006/123/CE, escludendo il commercio ambulante su aree pubbliche dall'applicazione della stessa, ovvero a delimitarne l'applicazione mediante l'individuazione di criteri per la concessione delle autorizzazioni, che tengano conto delle diverse caratteristiche e dimensioni degli operatori, al fine di contenere le ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, e a tutela dei luoghi in cui si svolge il commercio ambulante e degli operatori intestatari delle licenze e che lavorano direttamente o con personale dipendente nei mercati.

(1-00841)