• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08187 ORELLANA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: l'8 gennaio 2013, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con la sentenza "Torreggiani e...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08187 presentata da LUIS ALBERTO ORELLANA
giovedì 5 ottobre 2017, seduta n.891

ORELLANA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'8 gennaio 2013, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con la sentenza "Torreggiani e altri c. Italia" per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in cui è prescritto che "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti";

in particolare, oggetto dei 7 ricorsi sottoposti al vaglio della Corte, erano le condizioni di detenzione denunciate dai detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio (Varese) e Piacenza, i quali occupavano una cella di 9 metri quadri da condividere con altri 2 detenuti, ovvero con uno spazio personale di 3 metri quadri. Inoltre, era difficile l'accesso alla doccia, anche a causa dell'insufficienza di acqua calda;

oltre alle predette condizioni di detenzione e disagio, i ricorrenti dell'istituto penitenziario di Piacenza manifestavano anche una sproporzionata presenza di pesanti sbarre metalliche, che impediva all'aria e alla luce del giorno di entrare nei locali;

nella sentenza Torreggiani, i giudici rilevarono come il sovraffollamento carcerario in Italia rappresentasse un "problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano", e non un semplice fenomeno episodico;

con il decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 117 del 2014, il Governo ha inserito nel proprio ordinamento un rimedio di tipo compensativo, introducendo nell'ordinamento penitenziario l'art. 35-ter, che disciplina due tipologie di rimedi specificamente diretti a riparare il pregiudizio derivante a detenuti ed internati da condizioni detentive contrarie all'art. 3 della Corte europea dei diritti dell'uomo;

in particolare, il risarcimento si distingue in una riparazione in forma specifica e in una monetaria, a seconda che la violazione superi o meno i 15 giorni: il detenuto godrà, infatti, di una riduzione di pena detentiva pari ad un giorno per ogni 10, in cui ha subito il pregiudizio, nel caso in cui la violazione sia durata più di 15 giorni; nel caso in cui la violazione, invece, sia stata inferiore ai 15 giorni o la detrazione di pena non sia interamente possibile, al richiedente è riconosciuta una somma di denaro pari a 8 euro per ogni giorno di detenzione in condizioni inumane e degradanti. Infine, qualora il soggetto abbia subito il pregiudizio in custodia cautelare (che non sia computabile come pena da espiare) o abbia già espiato la pena detentiva, l'azione potrà essere proposta al tribunale civile entro 6 mesi dal termine della detenzione o custodia cautelare;

tenuto conto che a quanto risulta all'interrogante a seguito del rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) che, nell'aprile 2016, ha visitato alcune carceri italiane e altri luoghi di privazione della libertà, è risultato chiaramente che la situazione di sovraffollamento penitenziario persiste e ha ricominciato a crescere anche dopo gli interventi post sentenza Torreggiani;

considerato che;

dopo un timido tentativo di riforme nell'ambito penitenziario, che aveva portato ad avere, in breve tempo, circa 11.000 detenuti in meno e a recuperare 2.500 posti, questa diminuzione si è interrotta nel 2016 con i numeri che hanno ricominciato a salire. Attualmente il 16 per cento della popolazione vive in meno di 4 metri quadri, non lontano dal parametro minimo che è fissato a 3 metri quadri. Proprio su questo parametro il CPT critica l'Italia;

a giudizio dell'interrogante, tale situazione rappresenta una violazione di diritti umani, contrastante con il principio di umanizzazione della pena, da cui emerge l'esigenza di tutelare maggiormente i detenuti, proprio in virtù della loro delicata condizione di perdita della libertà,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alla situazione esposta in premessa;

se non ritenga opportuno adottare urgenti misure di miglioramento, al fine di adeguare le già difficili condizioni di detenzione;

quale sia lo stato attuale dei rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati, quelle dichiarate inammissibili, nonché le istanze risarcitorie per equivalente, in fase istruttoria;

se, infine, non sia utile fornire un dossier di approfondimento, corredato anche da dati statistici, per valutare e monitorare attentamente le prescrizioni del citato articolo 35-ter dell'ordinanza penitenziaria, in considerazione soprattutto dell'area geografica e degli istituti di pena coinvolti.

(4-08187)