• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02373/027 premesso che: l'attuale congiuntura economica rende necessario sostenere una strategia di politica abitativa, intesa a favorire l'accesso alla proprietà della prima casa da parte di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02373/027presentato daSANTERINI Milenatesto diMartedì 20 maggio 2014, seduta n. 232

La Camera,
premesso che:
l'attuale congiuntura economica rende necessario sostenere una strategia di politica abitativa, intesa a favorire l'accesso alla proprietà della prima casa da parte di famiglie, spesso monoreddito ed anziane, che specialmente negli ultimi anni si trovano a patire l'enorme crescita dei prezzi d'acquisto degli immobili e dei canoni delle locazioni, nonché l'impossibilità di poter disporre del diritto di prelazione, a causa della vendita o del conferimento di interi edifici da parte degli enti e delle casse di previdenza ed assistenza, soggetti giuridici sottoposti, tra l'altro, alla vigilanza dei Ministeri competenti e della Corte dei conti, nonché iscritti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;
si tratta di un intervento di particolare rilievo sociale, che esprime la volontà di recuperare un ruolo di indirizzo e di regolazione del mercato immobiliare, finalizzato, tra l'altro, anche a favorire una ripresa del mercato dell'edilizia residenziale lontano da fini speculativi;
in base agli atti della XVI legislatura della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, si tratta di immobili vetusti, che hanno la necessità, tra l'altro, di continue e costose manutenzioni straordinarie;
si tratta, in concreto, dell'alienazione di alcune centinaia di unità abitative di vecchia costruzione (oltre 40 anni) ad un prezzo equo, tenendo conto, da un lato, del lungo tempo per il quale l'ente proprietario ha avuto la possibilità di ben remunerare il proprio investimento, peraltro avendo ammortizzato l'investimento e goduto dei benefici di legge al momento di acquisto dell'immobile, e, dall'altro, dei significativi obiettivi di politica sociale che si intendono perseguire. Le unità abitative in parola, negli ultimi quindici anni, hanno già consentito ai soggetti proprietari di realizzare ulteriori buoni margini di profitto accentuati dalle locazioni con contratti a patto libero indicizzato, frequentemente derivanti dalla trasformazione dei canoni sociali;
si consente in tal modo di consentire l'accesso alla proprietà dei beni in questione unicamente a coloro che ne abbiano diretto ed effettivo interesse (senza altra proprietà libera e idonea nell'ambito dello stesso comune), neutralizzando, a sua volta, eventuali intenti speculativi da parte dell'acquirente;
per evitare abusi si potrebbe prevedere che, nell'ambito del processo di alienazione di tali unità abitative, il cui prezzo di vendita non potrà essere comunque superiore al valore della rendita catastale moltiplicato per il coefficiente di centocinque, il conduttore non possa procedere all'acquisto dell'unità abitativa se il medesimo, il coniuge o altro familiare convivente siano proprietari di altra unità abitativa libera e idonea nell'ambito dello stesso comune o se risultino morosi per oltre sei mensilità del canone o degli oneri condominiali, nonché l'impossibilità di alienarlo, locarlo o comunque renderlo oggetto di cessione a titolo oneroso per almeno dieci anni dall'acquisto (ridotto a cinque anni per soggetti ultrasettantacinquenni), a pena di nullità del relativo contratto,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché gli enti e le casse di previdenza e assistenza, comunque denominati, degli ordini e dei collegi professionali iscritti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato procedano all'alienazione in favore dei conduttori delle unità abitative, anche se già cartolarizzate o conferite a fondi immobiliari chiusi, qualora siano costruite antecedentemente al 1o gennaio 1973 e non classificate di pregio artistico o storico, prive delle caratteristiche delle abitazioni di lusso e ad uso esclusivo di abitazione del titolare del contratto di locazione, tenendo conto anche dei criteri citati in premessa.
9/2373/27. Santerini, Marazziti, Schirò.