Testo approvato 2823 (Bozza provvisoria)
Atto a cui si riferisce:
S.2823 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazone di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 ottobre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, dâiniziativa del Governo:
Ratifica ed esecuzione dellâAccordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo allâattuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra lâItalia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009
Ratifica ed esecuzione dellâAccordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo allâattuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra lâItalia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate, per le medesime finalità , dall'articolo 1, comma 654, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE