• C. 831-892-1053-1288-1938-2200-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 15 maggio 2014); D'ALESSANDRO Luca, Relatore - MORETTI Alessandra, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.2200 Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 831-892-1053-1288-1938-2200-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 831, d'iniziativa dei deputati
AMICI, MORETTI, VERINI
Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
Presentata il 19 aprile 2013
n. 892, d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, COSTA, BIANCONI, CHIARELLI, D'ALESSANDRO, MAROTTA, PARISI
Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
Presentata il 7 maggio 2013

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 15 maggio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 831, 892, 1053, 1288, 1938 e 2200. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 1053, d'iniziativa dei deputati
MORETTI, GIACHETTI, MORANI, LAFORGIA, TIDEI, MARZANO, CARLO GALLI, CIMBRO, MICCOLI, IORI, MOGHERINI, MALPEZZI, GRIBAUDO, GHIZZONI, MAGORNO, MOSCA, ROTTA, ZAMPA, MANZI, ORFINI, GADDA, MARTELLI, MANFREDI, GIUSEPPE GUERINI, LENZI, GUERRA, GIULIANI, MARIANO, GOZI, FABBRI, D'ARIENZO, TENTORI, PIERDOMENICO MARTINO, COCCIA, TERROSI, PARIS, MORASSUT, TARTAGLIONE
Modifiche all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Presentata il 27 maggio 2013
n. 1288, d'iniziativa dei deputati
BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, TURCO
Modifiche all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Presentata il 2 luglio 2013
n. 1938, d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI
Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
Presentata il 9 gennaio 2014
e
n. 2200, d'iniziativa dei deputati
DI SALVO, DANIELE FARINA, COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI, RICCIATTI, ZAN
Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi
Presentata il 18 marzo 2014
(Relatori: D'ALESSANDRO e MORETTI)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 831 Amici e abbinate, «Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi»;

            considerato che la normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l)», della Costituzione;

            preso atto della nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, che novella l'articolo 3, lettera b), numero 2), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, finalizzata ad anticipare la decorrenza dei termini per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

            considerato, in particolare, che la lettera a) prevede che il nuovo termine di dodici mesi relativo alla durata senza interruzioni delle separazioni dei coniugi nel caso di separazioni giudiziali ovvero di separazioni consensuali omologate, decorre dalla data di notificazione della domanda di separazione;

            considerato, altresì, che la medesima lettera a) introduce una condizione alla decorrenza stabilendo che, nel caso di separazione giudiziale, il predetto termine decorre qualora l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

            evidenziato, al riguardo, che tale formulazione non appare sufficientemente chiara e potrebbe, pertanto, generare incertezze interpretative in sede di applicazione della norma;

            rilevato che la lettera b) stabilisce che nelle separazioni consensuali dei coniugi il termine di dodici mesi è ridotto a sei mesi senza, tuttavia, precisare il dies a quo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio la portata dell'inciso «purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la

notificazione al convenuto» nel senso di eliminarlo o di adottare una formula che superi possibili incertezze interpretative;

            b) all'articolo 1, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il termine iniziale di decorrenza dei sei mesi nel caso di separazione consensuale dei coniugi.

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TESTO UNIFICATO della Commissione
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
Art. 1.

      1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

Art. 3.

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel

momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio».
Art. 4.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.