• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/18099 (4-18099)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18099presentato daPASTORELLI Orestetesto diMartedì 10 ottobre 2017, seduta n. 867

   PASTORELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 22 ottobre 2017 si svolgerà in Veneto una consultazione referendaria regionale per conoscere il parere degli elettori circa l'eventuale attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia al proprio ente territoriale;

   il referendum, in quanto consultivo, non sarà giuridicamente vincolante; tuttavia, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello statuto regionale, in caso di raggiungimento del quorum, il consiglio regionale sarà tenuto ad esaminare l'argomento entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati. La consultazione, così come affermano diversi dotti costituzionalisti, potrebbe risultare solo una manovra politica, poiché di fatto non provoca nessun mutamento di competenze: in poche parole sarebbe priva di effetti concreti e costerebbe 14 milioni di euro a carico dell'amministrazione regionale, di cui 1.200.000 destinati alla campagna di informazione istituzionale;

   la Corte costituzionale, con sentenza n. 118 del 2015, aveva già dichiarato in primis l'illegittimità costituzionale del referendum consultivo sull'indipendenza di un'ipotetica Repubblica veneta dell'Italia, poiché scelte fondamentali di livello costituzionale sono precluse ai referendum regionali ed il quesito era in palese contrasto con il principio di unità e indivisibilità della Repubblica italiana;

   il legale rappresentate Stefano Poggi del comitato «Veneti per l'astensione» ha presentato una istanza urgente al prefetto di Vicenza, evidenziando comportamenti, anche da parte degli enti territoriali, di chiaro contrasto con i princìpi di una corretta e completa informazione finalizzati ad appoggiare una sola parte delle opinioni;

   l'allegato A della deliberazione n. 3 del 2017 del Corecom ha incluso il «Comitato Veneti per l'astensione» tra i soggetti politici che hanno indicato posizione contraria al quesito referendario, mentre la circolare del Ministero dell'interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale dei servizi elettorali – prot. N. 0005823, alla lettera b), Delimitazioni ed assegnazioni di spazi per le affissioni di propaganda diretta ex lege n. 212 del 1956/212, vincola l'esercizio della propaganda a mezzo di pubblica affissione all'appartenenza di partiti o gruppi politici rappresentanti nel consiglio regionale del Veneto;

   di conseguenza, la situazione è diventata immediatamente problematica e limitativa del libero esercizio del diritto di voto, in quanto le tre posizioni politiche rappresentanti legittimamente tutte le diverse posizioni tra cui gli elettori potranno scegliere – voto favorevole, negativo e astensione – non sono tutte rappresentate da un gruppo consiliare legittimato a chiedere gli spazi di affissione;

   in pratica, accade quanto segue: al «Comitato Veneti per l'astensione», nel presentare richiesta ai vari comuni per avere a disposizione alcuni spazi per affiggere manifesti di propaganda elettorale, viene comunicata l'impossibilità, poiché gli spazi sono già assegnati ai gruppi politici;

   pertanto, allo stato di fatto e di diritto, al «Comitato Veneti per l'Astensione» viene negata, da parte degli uffici preposti ai servizi elettorali dei comuni, la possibilità di eseguire propaganda diretta a mezzo di pubblica affissione di manifesti, con la sola giustificazione che non sarebbero state correttamente rispettate le procedure, non avendo fatto istanza degli spazi alcun gruppo consiliare;

   allo stato attuale non si rinviene, alcuna disposizione normativa specifica, tale da giustificare le limitazioni espresse nell'atto di regolamentazione della campagna referendaria in atto;

   infatti, il comitato «Veneti per l'astensione» non è ovviamente un gruppo politico già presente in consiglio regionale, né potrebbe esserlo, poiché è formazione politica autonoma, sorta proprio in occasione della consultazione referendaria;

   la posizione dell'astensione è da ritenersi a tutti gli effetti un diritto costituzionale in grado di influenzare l'esito referendario –:

   quali iniziative urgenti di competenza il Ministro interrogato intenda adottare, in considerazione di quanto esposto in premessa, al fine di garantire il diritto costituzionalmente garantito di coloro che intendano, attraverso l'astensione, esprimere il proprio voto durante la consultazione referendaria.
(4-18099)