• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/12439 (5-12439)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12439presentato daD'ATTORRE Alfredotesto diMercoledì 11 ottobre 2017, seduta n. 868

   D'ATTORRE, ROBERTA AGOSTINI, QUARANTA, CAPODICASA, DURANTI, RICCIATTI, SPERANZA e MARTELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   nel luglio 2017, in sole 24 ore, nel nostro Paese, si sono verificati ben quattro femminicidi, tutti commessi dai compagni delle vittime, punta massima di un fenomeno grave che non può non costituire, per le istituzioni, una priorità;

   le violenze, fisiche e psicologiche, riguardano le donne italiane, come le straniere, ed i soggetti più vulnerabili sono le donne separate, divorziate o con problemi di salute o disabilità;

   il 2 marzo 2017, l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la violazione degli articoli 2, 3 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quanto al caso di Elisaveta Talpis, che non ha ricevuto una protezione adeguata, nonostante le ripetute chieste d'aiuto per le violenze subite dal marito; dal 2012 al 2015 Elisaveta si era rivolta alle forze dell'ordine, vivendo per tre mesi in un centro antiviolenza;

   dopo aver denunciato il marito per atti di violenza nei suoi riguardi, la Talpis, aveva poi modificato le sue dichiarazioni, attenuando la gravità dei fatti di cui si era lamentata, a causa delle pressioni psicologiche del marito; con provvedimento del 1° agosto 2013, il Gip archiviò la denuncia per la parte che riguardava i maltrattamenti in famiglia e le minacce; il 25 novembre 2013 Andrei Talpis ha ferito Elisaveta e ucciso il figlio che aveva tentato di proteggerla;

   i giudici di Strasburgo hanno stabilito che «non agendo prontamente in seguito ad una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto, creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che alla fine hanno condotto al tentato suicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio»;

   la Corte ha condannato l'Italia a risarcire la vittima di 30.000 euro per danni non pecuniari e di 10.000 euro a titolo di rimborso delle spese affrontate;

   il 1° agosto 2014 è entrata in vigore la Convenzione di Istanbul, che prevede, all'articolo 50, che «Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime» –:

   quali iniziative urgenti di competenza il Governo intenda assumere per attuare in maniera puntale quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, così da offrire finalmente una protezione tempestiva ed adeguata a tutte le vittime della violenza di genere.
(5-12439)