• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/08203 PADUA - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: la legge 25 gennaio 1994, n. 82, reca la disciplina delle attività di pulizia,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08203 presentata da VENERA PADUA
martedì 10 ottobre 2017, seduta n.893

PADUA - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la legge 25 gennaio 1994, n. 82, reca la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, demandando ad una fonte secondaria la normativa di dettaglio sulle imprese che erogano i servizi;

con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge; l'articolo 1 definisce, distinguendole, le attività di: pulizia (rimozione di polveri e sporco), disinfezione (rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza), disinfestazione (distruzione di piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti e specie vegetali non desiderate), derattizzazione (distruzione completa o riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia) e sanificazione (il rendere sani determinati ambienti e materiali mediante l'attività di pulizia o di disinfezione o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità, la ventilazione, l'illuminazione o il rumore);

il regolamento, all'articolo 2, stabilisce altresì i requisiti economico-finanziari (comma 1) e tecnico- professionali (comma 3) che sono indispensabili per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, nonché le ipotesi di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per l'esercizio delle attività, cancellazione e reiscrizione;

in sostanza, la medesima disciplina si applica per le attività di rimozione di sporco e polvere e per quelle di disinfestazione e derattizzazione, pur essendo di notevole evidenza la differenza prodotta dall'eventuale inefficienza (o poca efficienza) dei servizi erogati; in particolare, queste ultime attività hanno necessità di una particolare conoscenza tecnica, sia della biologia degli infestanti che della chimica, date le sostanze da utilizzare;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

i recenti casi di malattie trasmesse da vettori, come la zanzara tigre, a Roma sono, purtroppo, emblematici;

l'ordinanza del sindaco n. 62 del 26 aprile 2017 (per il periodo aprile-dicembre) ha mostrato i limiti delle scelte compiute dell'amministrazione in via preventiva per contrastare la diffusione di virus "Chinkungunya"; in tale sede, infatti, è stato scelto di privilegiare, nel combattere la diffusione delle zanzare, l'uso di prodotti biologici, escludendo quello di alcuni altri (e rimandando altresì trattamenti adulticidi o larvicidi solamente ai casi di urgenza), pur senza affidare tale attività a professionisti della materia;

l'ordinanza infatti, nel disporre più azioni da effettuare coinvolgendo anche i privati (tra cui alcune buone prassi come svuotare i sottovasi o evitare inaffiamenti continui), ha indicato che taluni trattamenti avrebbero potuto essere eseguiti "da parte degli stessi proprietari e utilizzatori di spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione" regolarmente registrate con relativo responsabile tecnico;

nella sostanza, dunque, tale alternativa è stata posta sul medesimo piano gerarchico, come se un privato, in materia di disinfestazioni, potesse operare al pari di un'impresa appositamente registrata per l'esercizio di tale attività (tale distinzione, peraltro, non è stata richiamata per altri soggetti, anche pubblici, chiamati in causa dall'atto, che ha disposto peraltro, in materia di vigilanza, che essa potesse esercitarsi tramite attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese regolarmente registrate od anche "con la prova d'acquisto dei prodotti" per la disinfestazione);

come noto la successiva ordinanza del sindaco (n. 153 del 13 settembre 2017), intervenuta per contrastare il numero crescenti di casi sospetti o accertati di Chikungunya nel territorio capitolino, ha disposto l'intervento urgente in aree private e pubbliche della stessa amministrazione tramite operatori di una ditta specializzata in disinfestazioni, pur con il vincolo di utilizzo dei prodotti già autorizzati dalla precedente ordinanza;

in sostanza, è solo una volta che è scoppiata l'emergenza (ma non è solo il caso di Roma) che si è deciso di affidare ad imprese professionali gli interventi da compiere;

appare evidente, tuttavia, come la scelta di intervenire secondo tali modalità al manifestarsi di un rilevante numero di casi (per cui è stato anche disposto, a Roma, un divieto temporaneo alle donazioni di sangue) sia di discutibile condivisione;

il caso di Roma, oggetto di corposa diffusione mediatica, può tuttavia valere per l'intero territorio nazionale, dove l'attività di prevenzione è eccessivamente debole: ogni Regione, ed anche ogni Comune, interviene sulla materia del trattamento preventivo contro le zanzare in maniera autonoma, decidendo le azioni che ritiene più opportuno intraprendere, pur essendo la materia delle disinfestazioni, così come le derattizzazioni, riconducibile al tema della salute pubblica, e non equiparabile affatto alle attività di pulizia;

in questo contesto, dunque, appare evidente come la mancanza di un'adeguata organizzazione sui cicli di trattamento preventivo, né regolati né standardizzati all'interno di una normativa nazionale, possa produrre conseguenze con pesanti ripercussioni sulla salute dei cittadini, come purtroppo avvenuto recentemente in molte zone d'Italia;

tali cicli dovrebbero essere effettuati con periodicità ed affidati a soggetti formati professionalmente (non può apparire casuale il rallentamento dei contagi dopo che sono stati disposti gli interventi delle imprese autorizzate allo svolgimento delle disinfestazioni) e in un numero minimo stabilito ex ante nel periodo di massima necessità (aprile-ottobre), valutato che i prodotti attualmente in uso permettono una copertura di trattamento che va dalle 3 alle 4 settimane;

recentemente la sorveglianza dei casi importati di malattia dai virus Chikungunya, Dengue e Zika è stata estesa per tutto l'anno: la circolare 16 giugno 2016 del Ministero della salute, recante il piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare con particolare riferimento alle malattie tropicali citate, ha sancito un potenziamento del sistema di sorveglianza su tutto il territorio nazionale e previsto i passaggi da compiere in caso di epidemie, demandando comunque a Regioni e Comuni l'adozione delle misure preventive necessarie, con diversi protocolli da seguire per il controllo delle zanzare invasive che seguono schemi diversi a seconda dell'entità del rischio;

la mancanza che si evince dal quadro rappresentato, però, si riferisce alle modalità per cui agli enti territoriali autonomi, nonostante l'evidente aumento dei casi di malattie tropicali in Italia trasportati da vettori quali le zanzare, è delegata un'attività di prevenzione che, oltre ad esprimersi in piani e misure tutt'altro che omogenei (in carenza di un quadro di riferimento unico a livello nazionale), permette sostanzialmente tale affidamento a persone in possesso di nessuna o pochissima competenza;

considerato che:

per aumentare le tutele per la salute, per l'esercizio delle attività di disinfestazione, demandate quanto all'attuazione alle scelte a livelli di governo più vicini alla cittadinanza (e questo è condivisibile, essendo diverse le esigenze territoriali), si potrebbe optare verso un modello analogo rispetto a quello adottato dal piano di azione nazionale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (ex articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150), che ha previsto una regolamentazione più stringente ai fini dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in Italia per una maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria;

in sostanza, la normativa attuale appare piuttosto inadeguata ad assicurare l'efficacia delle azioni di disinfestazione svolte in via preventiva, ed i più recenti casi di contagio da malattie tropicali sono, purtroppo, una lampante dimostrazione di questa inadeguatezza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno: a) intervenire al fine dell'adeguamento della normativa statale che regola le attività di disinfestazione, soprattutto in ragione delle annuali misure di prevenzione da adottare in determinati periodi dell'anno, ai fini della distinzione da quelle più strettamente connesse alla pulizia, essendo entrambe le attività assoggettate, al momento, alla medesima disciplina; b) definire criteri più stringenti rispetto a quelli vigenti per l'esercizio delle attività di disinfestazione (sul modello adottato dal piano di azione nazionale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari), in modo da assicurare che gli interventi siano effettuati da imprese con elevata competenza in materia e in grado di assicurare un'adeguata formazione professionale a tutti i dipendenti e non solamente, come previsto attualmente, alla sola persona preposta alla gestione tecnica dell'impresa; c) emanare linee guida uniche a livello nazionale, suddivise per aree geografiche e per tipologie d'infestante, con funzione di indirizzo per l'esercizio delle attività di prevenzione da parte di Regioni e Comuni, in modo da rendere uniformi gli interventi da compiere sui territori, la cui attuazione è demandata ai livelli di governo locali, ai fini della tutela della salute pubblica generale.

(4-08203)